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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26786/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta alcuna riforma della decisione di merito, che resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello deducendo, con il primo, secondo e terzo motivo, vizi relativi all'accertamento della responsabilità penale, alla corretta qualificazione giuridica della condotta contestata, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto, nonché alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. I motivi, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Corte di cassazione privi di concreta specificità e meramente reiterativi delle doglianze già esaminate in appello, perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali né una puntuale correlazione con le ragioni poste a base della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la decisione valorizzando i riscontri documentali, la titolarità della carta Postepay riferibile senza incertezze alla ricorrente e l'assenza di giustificazioni sulla ricezione di una consistente somma di denaro.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La difesa invocava l'ipotesi attenuata prevista dalla norma, ma la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché i motivi sono reputati aspecifici e inammissibili.

  • art. 131-bis c.p.

    La difesa ne lamentava il mancato riconoscimento; la Corte non affronta il punto nel merito, ritenendo il motivo generico e reiterativo.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti dalla norma, nonché perché non correlato in modo puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre censure già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancanza di specificità del motivo non coincide solo con la genericità formale, ma anche con l'assenza di una reale correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti se non si indicano specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • Quando i giudici di merito hanno motivato in modo congruo sulla riferibilità soggettiva della condotta e sugli elementi documentali valorizzati, la censura di merito che ne chieda la rivalutazione è estranea al sindacato di cassazione.
  • L'invocazione di una fattispecie attenuata o di una causa di non punibilità non supera il vaglio di ammissibilità se è formulata in modo generico e non agganciato alla motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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