Cassazione Penale, Sentenza n. 9412/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto aggravato di energia elettrica. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto di difesa perché dopo rilievi fotografici la successiva attività dei tecnici avrebbe modificato la situazione senza che fossero dati avvisi per la partecipazione della difesa; 2) erronea valutazione dell'affermazione della figlia, che aveva ammesso l'allaccio abusivo e l'utilizzo dei soldi ricevuti dal padre; 3) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità (art. 62, n.4 c.p.) in relazione all'entità del danno alla società erogatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità. Motivazioni principali: il rilievo fotografico della manomissione del contatore non è un accertamento tecnico irripetibile che imponga la partecipazione del difensore; la successiva attività di ripristino non incide sulla utilizzabilità degli elementi già rilevati; le censure sulla attendibilità della testimone costituiscono valutazione di merito non sindacabile in Cassazione; la comparazione delle circostanze attenuanti è valutazione discrezionale di merito correttamente motivata; l'eccezione sull'attenuante per lieve entità del danno è formulata in modo generico e, in ogni caso, tale attenuante è di regola difficile da riconoscere nei furti di energia in utenze domestiche per la continuità del prelievo. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione; la Corte osserva che le garanzie difensive previste richiedono l'esistenza di atti tecnici irripetibili e che i rilievi fotografici non sono tali da integrare gli obblighi asseriti dal ricorrente.
Norma richiamata per spiegare che l'assistenza del difensore è prevista senza previo avviso per le operazioni irripetibili (perquisizioni, accertamenti sui luoghi o sulle cose, ecc.), mentre le semplici verifiche non irripetibili non impongono tale tutela.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiama il limite del sindacato di legittimità: è escluso il riesame meritocratico della prova; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità e del significato probatorio degli elementi acquisiti.
Attenuante del danno di particolare lieve entità; la Corte osserva che, per il furto di energia in utenza domestica caratterizzato da flusso continuo, tale attenuante di regola non può essere concessa.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle Ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare l'obbligo di versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- I rilievi fotografici e le verifiche visive della polizia giudiziaria, se non costituiscono operazioni tecniche irripetibili, non impongono l'obbligo di preventiva partecipazione del difensore; la successiva rimozione o ripristino dello stato dei luoghi non inficia l'utilizzabilità degli elementi già rilevati.
- La Corte di cassazione non riesamina la credibilità dei testimoni né rivaluta il merito probatorio: le censure in Cassazione devono evidenziare vizi di motivazione non meramente confutativi o ricognitivi del giudizio di fatto.
- La valutazione della prevalenza di circostanze attenuanti rispetto a fattori aggravanti è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità o arbitrarietà nella motivazione.
- L'attenuante per danno di lieve entità (art. 62, n.4 c.p.) è di difficile riconoscimento nei casi di furto continuato di energia in abitazioni, poiché il prelievo illecito è generalmente protratto nel tempo.
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e non generici; la mancanza di specificità o la manifesta infondatezza può determinare l'inammissibilità e sanzioni economiche a carico del ricorrente.
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