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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31528/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma, su richiesta del Questore formulata ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, aveva prorogato il trattenimento presso il centro di permanenza per il rimpatrio. Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe accolto la proroga fondandola sul pericolo di fuga, mentre la richiesta amministrativa era motivata sulla asserita pretestuosità della domanda di protezione internazionale; da ciò ha fatto discendere la violazione dell'art. 6 d.lgs. 142/2015 e dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, pur essendo il trattenimento consentito dall'art. 6 d.lgs. 142/2015 nei casi previsti dalla norma, il giudice del merito deve comunque pronunciarsi nei limiti del presupposto posto a base della richiesta amministrativa. Poiché il Tribunale aveva accolto la proroga valorizzando un diverso presupposto, ossia il pericolo di fuga, rispetto a quello dedotto dal Questore, la decisione è stata ritenuta viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il decreto impugnato è stato quindi cassato senza rinvio; le spese sono state poste a carico delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    comma 2, lett. d); comma 5

    il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale nel CPR è consentito nei casi previsti dalla norma, ma il giudice deve decidere aderendo al presupposto posto a fondamento della richiesta amministrativa e alla verifica caso per caso del rischio di fuga quando rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare su un presupposto o una causa giustificativa diversa da quella dedotta dalla parte istante, dovendo rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero, il giudice deve attenersi al presupposto di legittimazione specificamente dedotto dall'autorità richiedente, senza sostituirlo con un diverso fondamento fattuale o giuridico.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre quando il provvedimento giudiziale accoglie la domanda su una causa diversa da quella posta a base della richiesta amministrativa.
  • La valutazione del trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 deve essere compiuta nel rispetto dei limiti della domanda e dei relativi presupposti normativi; il giudice non può introdurre d'ufficio un autonomo titolo giustificativo della misura.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImmaginazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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