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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8350 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che l’obbligazione relativa all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 5 della legge n. 448 del 2001 si perfezionasse con il versamento della prima rata. Di conseguenza, secondo l’Agenzia, tale somma non avrebbe potuto essere rimborsata. La controversia riguardava la possibilità per il contribuente di ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata per rideterminare il valore fiscale di una partecipazione non quotata mediante perizia giurata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la possibilità di chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva quando l’agevolazione non si perfeziona per mancanza della perizia giurata. La Corte ha precisato che la perizia giurata costituisce una condizione necessaria per il perfezionamento della fattispecie agevolativa e che, in assenza di una norma che renda irrevocabile l’obbligazione già assunta, il versamento può essere restituito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Legge n. 448 del 2001, art. 5

    Per la determinazione della plusvalenza tassabile il prezzo di acquisto della partecipazione può essere sostituito con quello risultante da una perizia giurata, a condizione che tale valore sia assoggettato a imposta sostitutiva.

    La perizia giurata è una condizione necessaria per perfezionare l’agevolazione consistente nella rideterminazione del valore della partecipazione. Se tale condizione manca, l’obbligazione tributaria agevolata non si perfeziona e le somme versate possono essere rimborsate.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è stata richiamata dall’Agenzia delle Entrate per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge n. 448 del 2001, art. 5.

Massime di principio

  • Quando un regime fiscale agevolato richiede il compimento di un adempimento essenziale, come una perizia giurata, il semplice versamento dell’imposta non basta a perfezionare l’agevolazione.
  • Se l’adempimento costitutivo dell’agevolazione non viene effettuato e la legge non prevede l’irrevocabilità dell’obbligazione o l’irripetibilità delle somme versate, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta pagata.
  • La possibilità di rimborso va valutata distinguendo tra il mero pagamento dell’imposta e il completo perfezionamento della fattispecie agevolativa.
  • L’assenza di un danno per l’Erario può rafforzare la legittimità del rimborso, soprattutto quando l’Amministrazione potrà comunque tassare successivamente l’operazione secondo il regime ordinario.
  • Il principio non è automaticamente applicabile ai condoni o ad altri istituti per i quali la legge stabilisca espressamente l’irrevocabilità o la definitività del pagamento.

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