Cassazione Civile, Ordinanza n. 07492/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente finale)
La controversia
Una società utente finale aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la restituzione di quanto pagato tra agosto 2010 e gennaio 2012 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per Euro 33.383,42, assumendo l'indebito ex art. 2033 c.c. per contrasto della norma interna istitutiva del tributo con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato integralmente la decisione, negando la possibilità di disapplicare la disciplina interna nel rapporto tra privati, in ragione della pretesa inapplicabilità orizzontale della direttiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione/falsa applicazione di norme processuali, dell'art. 2033 c.c., del diritto dell'Unione e della disciplina interna sull'addizionale, sostenendo che la direttiva fosse stata recepita nell'ordinamento e che, comunque, il giudice dovesse disapplicare la norma incompatibile; con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè il controllo pubblico sulla società fornitrice, per qualificare il rapporto come verticale e quindi ammettere la disapplicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto per quanto di ragione il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La decisione è stata assunta alla luce di un ius superveniens: la Corte costituzionale, con sentenza n. 43/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511/1988, come convertito e sostituito, per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE. Da ciò la Cassazione ha tratto la conseguenza della illegittimità del tributo e, quindi, della legittimità della domanda di rimborso dei consumatori finali che abbiano versato l'addizionale al fornitore a titolo di rivalsa. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma processuale utilizzata per introdurre la domanda di restituzione in primo grado con rito sommario di cognizione.
norma che ha regolato la decisione del Tribunale in forma di ordinanza.
richiamato come fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito per il pagamento del tributo ritenuto non dovuto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
art. 19 TUE
richiamato quale parametro eurounitario invocato dalla ricorrente.
art. 4, comma 3, TUE
richiamato quale parametro eurounitario invocato dalla ricorrente.
art. 267 TFUE
richiamato quale parametro eurounitario invocato dalla ricorrente.
art. 288, comma 3, TFUE
richiamato quale parametro eurounitario invocato dalla ricorrente per l'efficacia delle direttive.
art. 47, comma 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva.
art. 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
invocato dalla ricorrente come base per la condanna del fornitore al rimborso del tributo illegittimo traslato sull'utente finale.
art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE
parametro eurounitario rispetto al quale è stata ravvisata l'illegittimità della disciplina nazionale sull'addizionale provinciale all'accisa.
art. 1 L. 7 luglio 2009, n. 88
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al recepimento della direttiva.
allegato B L. 7 luglio 2009, n. 88
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al recepimento della direttiva.
indicato dalla ricorrente come atto di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno.
art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988
norma interna dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale per contrasto con il diritto UE.
art. 11 Cost.
parametro costituzionale posto dalla Corte costituzionale a fondamento della declaratoria di illegittimità.
art. 117, comma 1, Cost.
parametro costituzionale posto dalla Corte costituzionale a fondamento della declaratoria di illegittimità.
Massime di principio
- Quando la norma interna che impone un tributo è dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con il diritto dell'Unione, il pagamento effettuato dal soggetto che l'ha corrisposta in rivalsa al fornitore diviene suscettibile di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore medesimo.
- La questione sull'efficacia orizzontale della direttiva può divenire recessiva se la controversia è risolta da una successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna, con effetti ex tunc, che espunga la disciplina tributaria contrastante dal sistema.
- In presenza di un ius superveniens decisivo, il giudice di legittimità può accogliere il ricorso 'per quanto di ragione', cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame conforme al sopravvenuto assetto normativo e costituzionale.
- L'eventuale qualificazione del rapporto come verticale o orizzontale e il problema dell'efficacia diretta/disapplicazione della direttiva diventano non decisivi se la base normativa interna del tributo è stata rimossa con efficacia retroattiva, salvo i rapporti esauriti.
- Il giudice del rinvio deve riesaminare la domanda di rimborso alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07477/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07478/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07484/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07485/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07486/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07490/2026 del 29/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →