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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12175/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la responsabilità per i reati contestati. La fattispecie concreta, come emerge dall'ordinanza, riguarda un episodio in cui l'imputato, dopo un'animata discussione con un terzo, si sarebbe schiantato con la propria autovettura contro la saracinesca, cagionando i fatti penalmente rilevanti contestati ai sensi degli artt. 635 c.p. e 535, comma 2, c.p. in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. I motivi di ricorso erano tre: 1) contestazione della motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 535, comma 2, c.p. in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., ritenuta però generica e indeterminata per violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava specificamente gli elementi posti a base della censura; 2) censura sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di danneggiamento ex art. 635 c.p., ritenuta inammissibile in sede di legittimità perché diretta a una nuova ricostruzione del fatto e a una diversa valutazione probatoria; la Corte di merito aveva già motivato sulla sussistenza del dolo generico richiamando le dichiarazioni dei testimoni e la condotta di schianto contro la saracinesca dopo la discussione; 3) doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta manifestamente infondata poiché la sentenza impugnata aveva valorizzato i numerosi precedenti penali, anche specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; il secondo motivo non scrutinabile perché sollecitava una diversa ricostruzione del fatto e della prova, mentre la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sulla sussistenza del dolo generico; il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato, perché il diniego della particolare tenuità del fatto era sorretto dai numerosi precedenti penali, anche specifici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 535, comma 2, c.p.

    Norma richiamata quale base del reato oggetto del primo motivo di ricorso, contestato insieme all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    Richiamato in relazione al primo motivo come elemento di aggravamento del reato contestato.

  • art. 635 c.p.

    Norma relativa al danneggiamento; la Corte osserva che la sentenza di merito aveva motivato la sussistenza del dolo generico sulla base delle dichiarazioni dei testi e della condotta dell'imputato.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato per escludere la particolare tenuità del fatto, negata in ragione dei numerosi precedenti penali, anche specifici.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma sui requisiti di specificità del ricorso: il primo motivo è stato dichiarato generico e indeterminato perché non indicava gli elementi posti a base della censura.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e puntuale: è inammissibile la censura che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente, non indichi gli elementi concreti che sorreggono la doglianza.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione delle prove; il sindacato della Cassazione resta limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione di merito.
  • La sussistenza del dolo generico può essere desunta anche da elementi fattuali e testimoniali, quando la condotta dell'agente sia incompatibile con una spiegazione alternativa non colpevole e la motivazione di merito sia congrua.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere escluso valorizzando i precedenti penali dell'imputato, anche se specifici, quando essi incidano sulla complessiva valutazione della meritevolezza del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàDanneggiamento
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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