Cassazione Penale, Ordinanza n. 17083/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto infondato il tentativo di rimettere in discussione l'accertamento di responsabilità per truffa e ha escluso vizi nella determinazione della pena, sottolineando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa e gli aveva determinato la pena. Con il primo motivo ha contestato il giudizio di responsabilità, deducendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie, chiedendo una rivalutazione del materiale processuale. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, sostenendo l'ingiustizia o l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente fattuale e reiterativo di censure già disattese dal giudice di merito; ha ritenuto il secondo manifestamente infondato, osservando che la pena era prossima al minimo edittale e che la sua graduazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per arbitrarietà o manifesta illogicità, non ravvisate nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso
il ricorso è inammissibile quando non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in doglianze di fatto o reiterative di censure già disattese.
la graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito nell'esercizio del potere discrezionale, secondo i criteri legali di commisurazione.
la determinazione della pena deve aderire ai parametri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere, restando sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o illogicità manifesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che mirino a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa ricostruzione del fatto, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice di appello.
- Quando la pena irrogata è prossima al minimo edittale, non è richiesta una motivazione particolarmente ampia; è sufficiente un richiamo congruo agli elementi ritenuti rilevanti.
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
Come è indicizzato
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