Cassazione Penale, Sentenza n. 11967/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il diniego dell'autorizzazione a tenere in cella pentolame e usare il fornello senza limiti orari per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis, contestando la diversa disciplina rispetto ai detenuti in regime ordinario. Denuncia violazione e applicazione errata degli artt. 35-bis e 41-bis della legge n. 354/1975 in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., lamentando discriminazione, illogicità della motivazione e violazione dei diritti fondamentali all'alimentazione e alla salute.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha confermato la legittimità della regolamentazione che limita l'uso del fornello a fasce orarie per i detenuti in 41-bis perché tali limitazioni incidono solo sulle modalità di esercizio del diritto (non ne nega l'esistenza) e trovano giustificazione in esigenze concrete di carattere logistico, tecnico e organizzativo (controllo più assiduo, diversa partecipazione alle attività trattamentali, allocazione in celle singole, carenze di organico). La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato giudiziario (controllo di legittimità, non di merito) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 41-bis Ord. pen. (legge n. 354/1975)
Il regime speciale può comportare differenze organizzative compatibili con i diritti dei detenuti; limitazioni in fasce orarie sono ammissibili se giustificate da concrete esigenze logistiche, di sicurezza o di organizzazione del trattamento
Riferito dal ricorrente ma la Corte valuta la legittimità delle regolamentazioni carcerarie nella misura in cui non neghino il diritto soggetto ma ne disciplinino le modalità di esercizio
Art. 3 Cost.
Richiamato per il profilo antidiscriminatorio: la Corte afferma che la differenziazione è illegittima solo se non giustificata e si risolve in una ingiustificata disparità oppressiva
Art. 32 Cost.
Invocato rispetto al diritto alla salute e all'alimentazione; la Corte ritiene che le limitazioni orarie non ledano tali diritti se sussiste una regolamentazione che garantisca il soddisfacimento delle esigenze alimentari e sanitarie
Art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma processuale invocata per le censure, qui esaminate e ritenute infondate
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di esposizione del motivo nel ricorso per cassazione; la Corte ha considerato il motivo nei limiti consentiti
Applicata per la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Circolare D.A.P. n. 3676/2017
Documento amministrativo richiamato a fondamento delle modalità orarie per la cottura dei cibi; utilizzato per spiegare la politica di servizio e le esigenze operative che giustificano la differenziazione
Massime di principio
- Limitazioni orarie o regolamentazioni sulle modalità di esercizio di un diritto del detenuto sono ammissibili se non ne negano l'esistenza e sono motivate da ragioni concrete di sicurezza, logistica o organizzazione
- Una diversa disciplina tra detenuti in 41-bis e detenuti comuni non è automaticamente discriminatoria: occorre verificare se la differenziazione sia giustificata da esigenze oggettive e proporzionata
- Il giudice esercita un sindacato di legittimità: non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione di merito sulle scelte organizzative, ma può sindacare ragionevolezza e proporzionalità delle stesse
- Per avere successo il detenuto deve dimostrare che la regolamentazione è arbitraria, sproporzionata o concretamente lesiva di diritti fondamentali (alimentazione, salute) in modo non compensabile
- Le circolari e le disposizioni amministrative (es. D.A.P.) possono costituire base giustificativa se spiegano motivazioni logistiche e di controllo coerenti con l'organizzazione del trattamento
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