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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28343/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un fallimento societario nel quale due soggetti erano stati condannati in primo grado all’esito di giudizio abbreviato per bancarotta fraudolenta documentale e altri reati fallimentari. In appello la Corte aveva dichiarato estinto per prescrizione uno dei capi riqualificati come bancarotta semplice e aveva confermato la condanna per la residua bancarotta documentale. In sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, la Corte territoriale ha ritenuto che uno degli imputati, amministratore solo formale, rispondesse della bancarotta fraudolenta documentale perché aveva consapevolmente omesso di vigilare sulla contabilità familiare, caratterizzata da omesse annotazioni di incassi di crediti e da crediti rimasti contabilizzati benché già riscossi in contanti dall’amministratore di fatto. Il ricorrente ha censurato la decisione sostenendo, da un lato, la violazione degli artt. 216, 217 e 223 legge fallimentare, perché la Corte avrebbe desunto il dolo generico da fatti distrattivi non contestati e comunque non provati, e avrebbe impropriamente trasformato la posizione dell’amministratore formale in una responsabilità quasi oggettiva fondata sul solo rapporto di parentela; dall’altro, ha dedotto vizio di motivazione per avere la Corte escluso la natura fraudolenta di un diverso capo dell’imputazione (qualificandolo come colposo) ma aver invece ravvisato il dolo per il capo relativo alla documentazione contabile, pur in presenza, secondo la difesa, delle medesime condizioni fattuali. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di avere cessato la gestione nel 2011, di essersi trasferito altrove e di avere consegnato la documentazione al commercialista, elementi che avrebbero escluso la consapevolezza di eventuali irregolarità nella riscossione dei crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in relazione al primo motivo, ritenendo che la motivazione della Corte di appello fosse insufficiente e non pienamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo dell’amministratore solo formale nella bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, la sentenza impugnata non aveva adeguatamente confrontato la forte suggestione derivante dal rapporto padre-figlio con gli altri elementi fattuali allegati dalla difesa, come l’interruzione dell’attività nel 2011, il trasferimento in altra città e l’avvio di una nuova attività. La Suprema Corte ha dunque annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame, affinché siano colmate le lacune motivazionali e sia verificato in concreto se il ricorrente avesse elementi di sospetto tali da rendere attuale l’obbligo di vigilanza sulla contabilità. È stato invece ritenuto infondato il secondo motivo, perché la diversa qualificazione colposa adottata per un altro capo dell’imputazione dipendeva da un differente quadro fattuale e non imponeva un identico esito per la bancarotta documentale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella bancarotta fraudolenta documentale c.d. "generica", l’elemento soggettivo è il dolo generico, ma non può essere affermato automaticamente per la sola titolarità formale della carica: occorre verificare in concreto se l’amministratore abbia consapevolmente tollerato una gestione contabile fraudolenta o abbia omesso i controlli pur rappresentandosi la significativa possibilità dell’alterazione delle scritture.
  • L’assunzione solo formale della carica non esonera l’amministratore dagli obblighi di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; tuttavia la sua responsabilità penale non può essere costruita in via automatica, senza un accertamento specifico degli indici fattuali che rendano attuale e concreto il dovere di vigilanza.
  • La mancata annotazione di singole operazioni veritiere può integrare la bancarotta fraudolenta documentale, quando l’omissione sia tale da alterare la rappresentazione della situazione patrimoniale e dell’attività dell’impresa; ciò la distingue dalla mera irregolarità o disordine contabile e richiede una motivazione puntuale sulla natura e sulla portata delle omissioni.
  • Ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’amministratore formale, il giudice deve confrontarsi con tutte le circostanze concrete emergenti dagli atti, incluse quelle dedotte dalla difesa che possano escludere o attenuare la consapevolezza dell’illecito, evitando automatismi fondati su legami familiari o sulla sola posizione rivestita.
  • La diversa qualificazione di un altro capo di imputazione come colposo non comporta, di per sé, un vincolo logico a escludere il dolo in relazione alla bancarotta documentale, se il fondamento fattuale delle due contestazioni è differente.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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