Cassazione Penale, Sentenza n. 49004/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato Rigolini Michele ha proposto ricorso per cassazione avverso la condanna per il delitto ex art. 612 cod. pen. (atti persecutori) commesso il 1 giugno 2019 in danno di Bersani Giuseppe. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto che, durante il termine per proporre il ricorso per cassazione, la persona offesa Bersani Giuseppe, tramite la sua procuratrice speciale Avv. Romina Cattivelli, ha rimesso la querela nei confronti dell'imputato e tale remissione è stata contestualmente accettata dal procuratore speciale dell'imputato, Avv. Giandanese Nigra, come risultante dal verbale dei Carabinieri della Stazione di Piacenza Levante del 1 giugno 2023. Si è richiamato il principio di diritto secondo cui la remissione di querela, intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la remissione di querela e la sua accettazione siano state rituali e che il ricorso per cassazione fosse tempestivo; non essendosi ravvisata nella sentenza impugnata prova evidente dell'innocenza né insussistenza incontrovertibile del fatto, non si è potuto accogliere il ricorso per quei motivi ma, applicando il principio di diritto consolidato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 340 c.p.p. La decisione è datata 22 novembre 2023.
Norme richiamate
Individua il delitto contestato (atti persecutori). La sentenza si riferisce a questa fattispecie come reato per il quale era stata pronunciata la condanna impugnata.
Stabilisce che, in mancanza di diversa pattuizione, le spese processuali sono poste a carico del querelato; la Corte ha applicato tale disposizione condannando l'imputato al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Rv. 227681)
Principio di diritto richiamato: la remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivamente proposto.
Massime di principio
- La remissione di querela, se rituale e accettata dall'imputato o suo procuratore, estingue il reato procedibile a querela anche se interviene dopo la sentenza di merito e durante il termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte di cassazione deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione.
- L'efficacia estintiva della remissione opera anche in presenza di un ricorso per cassazione già proposto, purché il ricorso stesso sia tempestivo: la presenza del ricorso non impedisce l'estinzione del reato per remissione valida.
- La remissione di querela non equivale a una dichiarazione di innocenza dell'imputato: la Corte può escludere argomenti che richiedano prova evidente di innocenza e tuttavia annullare per estinzione del reato in conseguenza della remissione.
- Per essere efficace la remissione deve essere formalmente documentata (verbale delle forze dell'ordine, atto scritto, accettazione da parte dell'imputato o suo procuratore): la regolarità formale è decisiva per il riconoscimento dell'estinzione.
- Le spese processuali, in mancanza di diversa pattuizione, restano a carico del querelato anche quando la causa penale si estingue per remissione di querela, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
- Prima di confidare nell'effetto estintivo della remissione, verificare l'assenza di cause ostative (ad esempio conversione del procedimento in interesse pubblico o fattispecie per le quali la procedibilità non sia più a querela di parte) e verificare la tempestività e regolarità degli atti di remissione e di accettazione.
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