Cassazione Penale, Sentenza n. 44617/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato condannato per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), contestando: (1) la valutazione del nesso di causalità e il concorso di cause (artt. 40 e 41 c.p.), sostenendo che la manovra imprudente e imprevedibile della persona offesa (Cifrodelli) avrebbe interrotto il nesso causale; (2) la determinazione della pena e la misurazione della diminuzione prevista dall'art. 589-bis, comma 7 c.p., nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il contributo colposo prevalente della vittima non fosse stato adeguatamente valorizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congruenti e coerenti, lette congiuntamente, le motivazioni del Tribunale e della Corte d'appello: la perizia e gli elementi probatori dimostravano una velocità del veicolo del ricorrente stimata oltre 160 km/h in un tratto con limite a 50 km/h e che, se l'imputato avesse guidato a velocità adeguata, avrebbe potuto evitare l'impatto. È stato affermato che la manovra della vittima, pur imprudente, rientrava nella prevedibilità e non escludeva il nesso causale. Sono state inoltre respinte le doglianze sulla misura della diminuzione di pena e sul diniego delle attenuanti generiche, giudicando la motivazione del giudice del merito adeguata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitata in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
«qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà»
La norma consente una diminuzione della pena quando l'evento letale non sia esclusivamente riconducibile alla condotta dell'imputato; nel caso la Corte ha applicato una diminuzione inferiore al massimo ritenendo prevalente l'apporto causale dell'imputato in ragione dell'elevatissima velocità
Principi generali sul nesso di causalità e concorso di cause; il ricorrente invocava l'interruzione del nesso causale per la manovra della vittima, tesi respinta perché la condotta dell'imputato era idonea a integrare la sequenza causale
art. 141 d.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada)
Imposizione di adeguare la velocità alle condizioni della strada e mantenere il controllo del veicolo; la Corte ha ritenuto violato questo dovere dall'elevata velocità del ricorrente
Norme generali di comportamento e prudenza nella circolazione stradale richiamate per valutare la condotta del conducente
Regola della massima prudenza nell'impegnare un incrocio; richiamata a sostenere l'obbligo di prudenza anche di fronte a condotte altrui
Precauzioni verso utenti deboli della strada; citato come esempio delle norme che ampliano l'obbligo di attenzione
Criteri per la determinazione della pena e valutazione degli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito ha motivato il diniego con riferimento agli elementi ritenuti prevalenti
Regolazione delle circostanze attenuanti generiche dopo la riforma: lo stato di incensuratezza non è più sufficiente; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. nella legge 24 luglio 2008, n. 125
Norma di riferimento per la riforma dell'art. 62-bis citata a supporto del principio per cui l'assenza di precedenti non garantisce automaticamente le attenuanti generiche
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di condanna al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile non dolosamente proposto
Massime di principio
- In materia di circolazione stradale il principio di affidamento degli utenti sulla regolarità altrui è limitato: il conducente deve adeguare velocità e comportamento anche in previsione di condotte imprudenti prevedibili degli altri.
- La prevedibilità della condotta altrui è criterio chiave per la valutazione del nesso causale: se la condotta imprudente di un terzo rientra nei limiti della normale prevedibilità, non interrompe il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento.
- Una violazione grave e facilmente evitabile di regole cautelari (per es., velocità molto superiore al limite) integra un apporto causale preponderante e può ridurre significativamente le possibilità di esclusione di responsabilità per il conducente.
- La riduzione di pena ai sensi dell'art. 589-bis, comma 7 c.p. richiede motivazione adeguata: il giudice può applicare una diminuzione inferiore al massimo se ritiene maggiore l'apporto causale dell'imputato, ma deve esplicitare le ragioni.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudizio di fatto del giudice del merito e non è automatico: lo stato di incensuratezza da solo non è sufficiente dopo la riforma dell'art. 62-bis.
- In impugnazioni per cassazione, le censure meramente reiterative delle argomentazioni già valutate in primo e secondo grado sono spesso dichiarate inammissibili se la motivazione di merito è coerente e non contraddittoria.
- In casi simili, chi intenda invocare l'interruzione del nesso causale per comportamento di terzi deve dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità della condotta altrui, nonché l'impossibilità concreta di reazione del conducente, tenendo conto di fattori oggettivi (distanze, velocità, tempi di frenata).
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