Cassazione Penale, Ordinanza n. 26931/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna, confermata in appello all'esito di giudizio abbreviato, per fatti commessi il 3 ottobre 2024 e qualificati come rapina aggravata e lesioni personali volontarie. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, l'imputata avrebbe usato violenza fisica direttamente contro la persona offesa per impossessarsi di un portafogli; il bene sarebbe poi caduto al suolo durante l'azione, senza che ciò impedisse la consumazione del reato, anche perché il rilascio del bene sarebbe servito a interrompere l'inseguimento da parte di un passante. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato: 1) vizio di motivazione per mancata riqualificazione della condotta in furto con strappo ex art. 624-bis c.p., oppure in tentativo, oppure in desistenza volontaria ex art. 56, comma 4, c.p., sostenendo che l'azione fosse rivolta alla borsa e non alla persona, e che il portafogli fosse stato lasciato cadere e poi recuperato dalla persona offesa; 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, l'asserita mancata corretta modulazione dell'aumento per la continuazione e il mancato contenimento della pena entro i minimi edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la Corte d'appello aveva spiegato che la violenza era stata esercitata direttamente sulla persona offesa e che il bene era stato lasciato cadere solo per sottrarsi all'inseguimento, con conseguente correttezza della qualificazione come rapina consumata e insussistenza della desistenza volontaria, essendo la condotta già giunta a consumazione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo: la motivazione dei giudici di merito sul bilanciamento tra circostanze, sugli aumenti per continuazione e sulla determinazione finale della pena era adeguata e conforme ai criteri degli artt. 69, 81, 132 e 133 c.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
proposta di concordato formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello aveva disatteso la proposta di concordato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità è stato sollecitato per asseriti vizi motivazionali, ma la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate.
furto con strappo ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen.
Richiamato dalla difesa quale possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, poi esclusa.
desistenza volontaria di cui all’art. 56, comma 4, cod. pen.
Richiamato dalla difesa; la Corte ha escluso la desistenza perché il reato era già consumato.
giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen.
La motivazione sul bilanciamento delle circostanze è stata ritenuta adeguata e non sindacabile in cassazione se non arbitraria o illogica.
limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.
Gli aumenti di pena per la continuazione devono rispettare i limiti legali e non tradursi surrettiziamente in un cumulo materiale.
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione finale della pena è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e coerente con i criteri legali.
Massime di principio
- La rapina è consumata quando la violenza è esercitata direttamente sulla persona offesa al fine di impossessarsi del bene; non è sufficiente, per degradare il fatto a furto con strappo o a tentativo, che il bene venga poi lasciato cadere o recuperato, se la sottrazione si è già perfezionata.
- La desistenza volontaria presuppone che l'azione delittuosa non sia ancora giunta a consumazione; se il reato è già consumato, la successiva interruzione dell'azione o l'abbandono del bene non integra desistenza.
- La qualificazione del fatto e la ricostruzione della dinamica, quando sorrette da motivazione coerente e fondate sulle emergenze processuali, non possono essere rivalutate in cassazione come merito.
- In materia di trattamento sanzionatorio, la motivazione sui singoli aumenti per continuazione e sul giudizio di comparazione tra circostanze è sufficiente quando consenta di verificare proporzione, rispetto dei limiti di legge e assenza di un surrettizio cumulo materiale di pene.
- La graduazione della pena, compreso il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o carenza motivazionale significativa.
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