Cassazione Penale, Sentenza n. 28119/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e l'omicidio di Izzi Pasquale. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione ritenendo che l'omicidio fosse frutto di una esigenza contingente, sopravvenuta e non preventivabile al momento dell'adesione al clan, diversamente dal tentato omicidio di Mallo Walter che era stato riconosciuto in continuazione con il 416-bis. Il ricorrente denunciava violazione di legge in relazione all'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata valutazione degli indici di continuazione e delle ragioni che avevano portato alla decisione omicida nei confronti di Izzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato la motivazione del giudice dell'esecuzione come contraddittoria e priva di approfondimento logico in relazione agli elementi che avevano portato a escludere la continuazione. In particolare la Corte ha osservato che il giudice aveva riconosciuto il ruolo del Cerasuolo nel clan e la sua partecipazione ad azioni armate, ma non aveva adeguatamente spiegato perché l'omicidio di Izzi non rientrasse nelle stesse dinamiche di lotta per l'egemonia territoriale che avevano giustificato la continuazione con il tentato omicidio. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Assise d'Appello di Napoli in diversa composizione affinché colmi le lacune motivazionali e si uniformi ai principi di diritto indicati.
Norme richiamate
La norma definisce la partecipazione ad associazione di tipo mafioso. La Corte richiama il principio che la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine è possibile solo se i reati-fine erano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nel sodalizio.
Norma richiamata dall'impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte valuta la legittimità dell'ordinanza di merito alla luce dei vizi denunciati.
Richiamato per dire che il giudice dell'esecuzione decideva in funzione di giudice del rinvio ex art. 627 c.p.p.; profilo procedurale relativo alla competenza del giudice dell'esecuzione dopo il rinvio.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione va effettuato anche in sede di esecuzione secondo gli stessi criteri applicati in sede di cognizione: omogeneità dei beni giuridici tutelati, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione dei reati.
- La continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine non è automatica: occorre verificare che i reati-fine fossero programmati "all'origine" o nelle linee essenziali al momento dell'adesione al sodalizio; reati legati ad eventi contingenti e non prevedibili possono non rientrare nel vincolo.
- Il giudice deve motivare in modo non contraddittorio e con adeguato approfondimento le ragioni della ricostruzione fattuale, in particolare quando esclude la continuazione per fatti che appaiono riconducibili alle stesse dinamiche associative; omissioni o aporie motivazionali possono determinare l'annullamento e il rinvio.
- In caso di conflitto tra valutazioni sulle dinamiche criminali (ad es. più fatti violenti collegati allo stesso clan), il giudice deve spiegare perché alcuni eventi sono stati considerati programmati e altri come risposte estemporanee, indicando elementi probatori specifici a sostegno.
- Le decisioni di merito che riconoscono o escludono la continuazione devono considerare i precedenti giurisprudenziali rilevanti e motivare il rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione per evitare automatismi nel riconoscimento dei benefici sanzionatori.
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