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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15691/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna, in rito abbreviato, per appropriazione indebita aggravata dall'abuso della prestazione d'opera in qualità di amministratore del Condominio Pegaso. Il ricorrente deduce un unico motivo articolato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sotto tre profili: (a) errata dosimetria della pena (si lamenta che la pena non sia stata contenuta nei minimi edittali e non sia stata applicata adeguata diminuzione ex art. 133 c.p. considerando la persona e la minore rilevanza del fatto); (b) omissione di motivazione circa la richiesta specifica di concessione della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.); (c) eccessività/insufficiente motivazione della provvisionale quantificata in euro 5.000, con contestazione dell'entità della somma sottratta (oltre 50.000 euro) ritenuta in sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena, per omessa motivazione sulla specifica istanza del ricorrente, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame su tale punto (compreso il giudizio prognostico ex art. 164 c.p.). Ha invece respinto il profilo relativo alla dosimetria della pena ritenendolo manifestamente infondato (la pena di 4 mesi e 400 euro di multa è ben al di sotto della media edittale) e ha dichiarato inammissibile il profilo relativo alla provvisionale perché la quantificazione della provvisionale in sede penale non è impugnabile in cassazione. La dichiarazione di responsabilità è stata resa irrevocabile; inoltre l'imputato è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma invocata come base di censura per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per vizio della motivazione; la Corte analizza i profili denunciati alla luce di tali lettere

  • art. 133, cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ritiene che il richiamo ai criteri di adeguatezza o equità da parte del giudice di merito possa essere sufficiente quando la pena è contenuta e soprattutto se è inferiore alla media edittale

  • art. 163 e art. 164, cod. pen.

    Norme sulla sospensione condizionale della pena e sul relativo giudizio prognostico; la Corte rileva che la domanda dell'imputato era specifica e che la mancata motivazione impone l'annullamento limitato con rinvio per nuovo esame

  • Principio di giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'irimpugnabilità della provvisionale

    La quantificazione della provvisionale decisa in sede penale è decisione discrezionale e meramente delibativa, non suscettibile di impugnazione per cassazione; la questione va affrontata eventualmente in sede di liquidazione civile

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello omette di motivare, anche implicitamente, su una richiesta processuale specifica (es. concessione della sospensione condizionale), la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a tale omissione e rinviare per nuovo esame.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; se la pena è entro i limiti edittali e, specialmente, ben al di sotto della media edittale, è difficile per la Cassazione riformarla per vizi di motivazione generici.
  • La sospensione condizionale della pena richiede una valutazione prognostica ex art.164 c.p.; l'assenza di una motivazione che affronti i presupposti e il giudizio prognostico rende necessario il rinvio per una valutazione di merito.
  • Le decisioni sulla provvisionale in sede penale sono, secondo consolidata giurisprudenza, in gran parte insuscettibili di impugnazione per cassazione: contestazioni su di esse devono essere valutate nei rimedi appropriati (liquidazione civile, ecc.).
  • In casi analoghi è strategico documentare in sede di merito: (a) l'entità reale delle somme coinvolte con documenti bancari; (b) eventuali atti di riparazione o offerte di risarcimento; (c) circostanze personali rilevanti per la prognosi e la diminuzione della pena, e chiedere espressamente e motivatamente la decisione sui benefici (es. sospensione condizionale) perché l'omissione di valutazione può determinare un annullamento parziale con rinvio.

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