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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17371/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a più cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la decisione era stata confermata quanto al rigetto per alcune cartelle e riformata su una cartella per la quale l'Ufficio aveva ottenuto il riconoscimento della non prescrizione. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, ma prima della decisione gli eredi, subentrati in prosecuzione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e alle domande. La Corte ha preso atto della rinuncia, ritenendola tempestiva perché intervenuta fino alla data dell'adunanza camerale, e ha dichiarato estinto il giudizio senza pronunciarsi sui motivi di impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia degli eredi del ricorrente, costituitisi in prosecuzione. Ha precisato che la rinuncia è atto recettizio che non necessita di accettazione ai fini dell'estinzione e che, nel giudizio di cassazione, può essere validamente proposta fino alla data dell'adunanza camerale. Non ha statuito sulle spese, in considerazione della sola costituzione della resistente senza svolgimento di difese, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso in cassazione è atto recettizio e, ai fini della declaratoria di estinzione, non richiede accettazione; gli adempimenti previsti servono ad evitare la condanna alle spese del rinunciante.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In assenza di difese svolte dalla parte resistente, la Corte può non adottare alcuna statuizione sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La norma, avendo natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, si applica in via di stretta interpretazione; non opera quando il giudizio si estingue per rinuncia, anziché chiudersi con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è efficace fino alla data dell'adunanza camerale e comporta l'estinzione del processo.
  • La rinuncia al ricorso è un atto recettizio che non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si conclude con estinzione per rinuncia, poiché la previsione eccezionale dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
  • Quando la parte resistente non svolge difese, la Corte può non pronunciare sulle spese del giudizio estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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