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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3084/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari (sez. dist. di Sassari) del 16/03/2023: contestazione per violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno di speciale tenuità) con riferimento al tentativo di rapina impropria e al furto aggravato di generi alimentari ai danni del supermercato MD Discount.

La decisione

Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura fosse diretta a rimettere in discussione il merito della valutazione del giudice di merito, la quale si è conformata ai criteri giurisprudenziali sulla speciale tenuità del danno. La Corte ha rilevato che il danno non poteva considerarsi irrisorio: per il capo relativo al supermercato sono indicati valori della merce sottratta (nella motivazione territoriale compaiono riferimenti a circa 150 euro e a 237,00 euro), e inoltre il tentativo di rapina aveva ulteriori effetti dannosi, avendo provocato il travolgimento/colpo all'addetto alla sicurezza. Per questi motivi l'attenuante non è stata riconosciuta. Dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante del danno di speciale tenuità)

    La circostanza attenuante richiede che il pregiudizio cagionato sia lievissimo e di valore economico praticamente irrisorio; la valutazione considera non solo il valore in sé della cosa sottratta ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. Non rileva la capacità soggettiva della vittima di sopportare il danno.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità derivi da colpa.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. (procedimento con contraddittorio scritto)

    Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma, che regolamenta particolari modalità procedurali in sede di trattazione scritta delle impugnazioni.

  • Corte Cost. sent. 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza costituzionale richiamata)

    Principio secondo cui, quando il ricorso sia causa dell'inammissibilità per colpa del ricorrente, è legittima l'imposizione di una sanzione pecuniaria. La Corte ha richiamato questo principio per giustificare la condanna alla somma a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La valutazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è questione di merito: la Cassazione verifica la correttezza della motivazione e l'applicazione dei criteri di diritto, ma non ricalcola i fatti quando il giudice di merito ha motivato adeguatamente.
  • Per riconoscere l'attenuante del danno di speciale tenuità il danno deve essere lievissimo e considerato nel suo complesso: non conta solo il valore economico della cosa sottratta ma anche le conseguenze per la vittima (es. lesioni, turbative, ricadute sulla sua attività).
  • Nei reati tentati a contenuto plurioffensivo (tentata rapina, tentata estorsione) la valutazione della tenuità deve considerare anche il pericolo per la persona e gli effetti della violenza o minaccia, perciò l'attenuante è più difficilmente riconoscibile.
  • Se il ricorrente impugna sostanzialmente il merito della valutazione del danno senza dedurre specifici vizi di diritto o di motivazione formale, il ricorso di legittimità può essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità per colpa può comportare, oltre alle spese processuali, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende: va valutata la cautela nell'esercizio del diritto di impugnazione per non esporre il ricorrente a queste conseguenze.
  • Nel formulare una difesa simile è utile dettagliare sia l'entità economica del danno sia l'assenza di ulteriori conseguenze per la vittima, e segnalare eventuali vizi logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito per evitare che la censura venga qualificata come mera revisione del merito.

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