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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35798/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su più cartelle esattoriali e su due avvisi di accertamento. In primo grado il giudice tributario aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, ritenendo non ritualmente notificate quattro cartelle, regolarmente notificate le residue cartelle e inammissibile l'impugnazione degli avvisi di accertamento perché proposta nei confronti dell'agente della riscossione anziché dell'ente impositore. In appello il contribuente ha riproposto le questioni sull'omessa notifica dei due avvisi di accertamento, sulla mancata chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione, sull'omessa notifica di un'ulteriore cartella e sull'estinzione per prescrizione del credito portato da altra cartella. Nel ricorso per cassazione ha denunciato nullità della sentenza d'appello per violazione dell'obbligo di motivazione, sostenendo che la CTR aveva definito il giudizio con una motivazione meramente apodittica e incomprensibile, arrivando anche a confondere le posizioni processuali delle parti e a riferire all'agente della riscossione un appello che non era stato proposto da esso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il unico motivo di ricorso, rilevando che la sentenza della CTR era sostanzialmente priva di motivazione intelligibile: aveva affermato in modo assertivo che tutte le cartelle erano state ritualmente notificate, aveva dato atto dell'accoglimento di un appello non riconducibile alla reale posizione processuale dell'agente della riscossione e non aveva esplicitato le ragioni del decisum. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché proceda a nuovo esame della controversia secondo l'ordine delle impugnazioni e dei motivi rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui il difetto di motivazione nei casi rilevanti.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro assenza o mera apparenza integra nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiede una motivazione effettiva e comprensibile, non riducibile a formule apodittiche o meramente assertive.

  • d.lgs. n. 112 del 1999, art. 39

    è richiamato dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla mancata chiamata in causa dell'ente impositore in relazione agli avvisi di accertamento.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla quando la motivazione si riduce a una formula assertiva o stereotipata, tale da non consentire di comprendere le ragioni della decisione e di controllarne la logicità e la correttezza giuridica.
  • Nel giudizio di impugnazione il giudice deve riesaminare le questioni devolute nei limiti dei motivi effettivamente proposti dalle parti; è viziata la pronuncia che attribuisca erroneamente a una parte un'impugnazione non proposta o che trascuri l'ordine delle censure effettivamente dedotte.
  • In materia tributaria, la decisione deve dare conto in modo chiaro delle singole risultanze rilevanti, specie quando la controversia concerne la rituale notifica degli atti presupposti e l'efficacia del preavviso di iscrizione ipotecaria.
  • Il difetto assoluto di motivazione, o la motivazione meramente apparente, integra un vizio deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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