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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08496/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce resa in sede di rinvio, lamentando il diniego della sospensione condizionale della pena. In particolare, ha censurato la conferma del mancato riconoscimento del beneficio assumendo che la valutazione prognostica negativa non sarebbe stata fondata su elementi concreti e attuali e non sarebbe stata svolta una valutazione individualizzata della personalità dell'imputato, in asserita violazione delle indicazioni vincolanti della sentenza rescindente. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché manifestamente infondate e in parte riproduttive di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito sul diniego della sospensione condizionale della pena è rimasta ferma, in quanto la Corte ha condiviso la valutazione della Corte di appello secondo cui il beneficio non era concedibile, avendo l'imputato già fruito di due sospensioni condizionali e risultando a suo carico un'ulteriore condanna definitiva che deponeva negativamente in ordine alla prognosi di futura astensione dal reato.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    È richiamato per affermare che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta, salvo il caso in cui la pena da infliggere, cumulata con quella della precedente condanna, resti entro i limiti di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando l'imputato abbia già beneficiato del medesimo istituto in precedenza, salvo che ricorrano i presupposti di legge con riguardo al cumulo delle pene entro i limiti dell'art. 163 c.p.
  • Ai fini della concessione della sospensione condizionale, il giudizio prognostico può essere negativamente fondato anche sulla presenza di pregresse condanne definitive che facciano ritenere probabile la futura commissione di reati.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito, quando la motivazione sul punto sia coerente e giuridicamente corretta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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