Sentenza del 21/09/2021 n. 25435 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento fiscali relativi a IRES (anni 2006, 2007 e 2008) e IRAP (anno 2006), derivanti dalla rettifica delle perdite fiscali dell'anno 2003 e conseguente maggior reddito e maggiori imposte, interessi e sanzioni contestate dall'Amministrazione finanziaria; le società avevano ottenuto accoglimento dell'appello in sede regionale e l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere: le società hanno definito con la procedura agevolata prevista (art. 6 del D.L. citato) gli avvisi relativi a IRES 2007 e IRAP 2006 mediante pagamento; l'accertamento relativo a IRES 2008 è stato definitivamente annullato da sentenza della Commissione Tributaria Regionale passata in giudicato; conseguentemente anche la controversia relativa a IRES 2006 è risultata priva di effetti sostanziali (i rapporti economici relativi a imposte, interessi e sanzioni si sono esauriti) e la causa è stata estinta. Sono state compensate integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (c.d. definizione agevolata), art. 6
"la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri" (comma 14); richiamato anche il comma 10 (sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020)
La norma consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni grado anche mediante pagamento da parte della consolidata; la definizione perfezionata dal soggetto che paga (o dal coobbligato) produce effetto anche in favore degli altri soggetti solidalmente responsabili, determinando l'estinzione della materia del contendere rispetto agli atti definiti.
Art. 375 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c. (richiamati nel procedimento)
Richiamate le norme processuali che disciplinano la fissazione in camera di consiglio e le comunicazioni per la trattazione del ricorso per cassazione; indicano la modalità di svolgimento dell'udienza in Cassazione.
Sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 2693/13/2017
definitivo annullamento dell'avviso di accertamento IRES 2008
Decisione regionale favorevole alle società che non è stata impugnata dall'Amministrazione e ha acquisito autorità di cosa giudicata, esaurendo i profili economici correlati e rendendo ininfluente una pronuncia sulla legittimità della pretesa relativa all'anno 2006.
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018 può estinguere le controversie tributarie pendenti anche in Cassazione se il pagamento è stato effettuato e le domande risultano ammissibili; la procedura del coobbligato può giovare alle altre società solidalmente responsabili nel gruppo consolidato.
- Se in una controversia con più atti e più annualità alcuni atti vengono definiti o annullati con sentenza definitiva che esaurisce i profili economici (imposte, interessi, sanzioni), un eventuale giudizio residuo può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere se una pronuncia non produrrebbe effetti concreti.
- La parte che intende avvalersi della definizione agevolata deve documentare l'ammissibilità della domanda e l'avvenuto pagamento; l'Amministrazione può attestare l'avvenuta definizione e chiedere l'estinzione parziale o totale del giudizio.
- In presenza di estinzione della materia del contendere il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando la vicenda processuale giustifica una soluzione paritetica dei costi.
- Prima di proseguire con impugnazioni o ricorsi, valutare l'eventuale convenienza a definire la lite tramite le procedure agevolate (verificando effetto anche su eventuali coobbligati/enti del gruppo) e verificare l'esistenza di sentenze definitive su annualità collegate che possano rendere il giudizio attuale privo di effetti pratici.
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