Cassazione Civile, Ordinanza n. 16301/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento dei danni per asserito inadempimento in un rapporto di servizi turistici, inizialmente accolta dal Giudice di pace con condanna della società convenuta. Il Tribunale di Napoli, in grado di appello, ha invece accolto l'impugnazione della società, ribaltando l'esito di primo grado e rilevando il difetto di legittimazione passiva della società stessa. La società ricorrente riferisce anche di aver già versato somme in esecuzione della sentenza di primo grado e sostiene di aver chiesto, nell'atto di appello, la restituzione di tali importi. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado; con il secondo motivo deduce, per le stesse ragioni, la violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame del relativo fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente idonea la procura del difensore secondo i criteri affermati dalle Sezioni Unite sulla conservazione degli effetti dell'atto. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, perché ha riscontrato che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado era stata effettivamente formulata nell'atto di appello. È stato quindi cassato in relazione il provvedimento impugnato e la causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi sulla domanda di restituzione ritualmente proposta; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
Il motivo è stato proposto in via subordinata per omesso esame del fatto relativo alla domanda di restituzione, ma è risultato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Nel dubbio la procura va interpretata in modo da attribuirle un significato idoneo a produrre effetti, secondo il principio di conservazione.
Richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per il principio di conservazione degli atti processuali, valorizzando la collocazione topografica della procura.
Massime di principio
- La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza di primo grado può essere proposta nell'atto di impugnazione e, se l'esecuzione interviene dopo la proposizione dell'impugnazione, può essere formulata nel corso del giudizio di secondo grado fino alla precisazione delle conclusioni.
- L'omessa pronuncia su una domanda di restituzione ritualmente introdotta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
- La procura deve essere interpretata secondo il principio di conservazione degli atti, attribuendo alla parte una volontà che consenta all'atto di produrre effetti, salvo riferimento espresso e incompatibile a diverso giudizio.
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