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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39970/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/02/2025 deducendo: (1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per omessa declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 640-ter c.p., perché la Corte d'appello aveva ritenuto contestata e applicabile la circostanza aggravante del secondo comma dell'art. 640-ter (commessa mediante furto o utilizzo indebito di identità digitale) nonostante tale aggravante non fosse ritualmente o inequivocabilmente riportata nei capi di imputazione; (2) vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per la mancata concessione della diminuzione massima per le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 640-ter c.p. non risultava ritualmente contestata nei capi di imputazione (B e D). Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le aggravanti di natura valutativa non possono essere ritenute contestate se non emergono in modo chiaro e specifico dall'imputazione; non è ammissibile desumerle da altre fattispecie contestate nel medesimo procedimento. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 640-ter (capo B e D) perché estinti per remissione tacita di querela. Ha dichiarato inammissibili gli altri ricorsi e ha rinviato gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli esclusivamente per la determinazione della pena residua relativa ai reati di cui all'art. 615-quater (capi A e C). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato e respinto. Infine ha condannato gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali in favore del querelante.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    La circostanza aggravante prevista dal secondo comma (furto o utilizzo indebito di identità digitale) deve essere espressamente e ritualmente contestata nel capo di imputazione per poter essere ritenuta in sede di giudizio; non può ricavarsi implicitamente da altre parti dell'imputazione o da altri reati contestati.

  • art. 615-ter cod. pen.

    Rilevato come reato autonomo contestato nel procedimento, ma non idoneo a fondare la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 640-ter se l'aggravante non è espressamente indicata nel relativo capo.

  • art. 615-quater cod. pen.

    Reato residuo per il quale la Corte di appello dovrà determinare la pena dopo l'annullamento relativo agli articoli 640-ter; la decisione sulla quantificazione della pena per questo reato è stata rimessa ad altra sezione di merito.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Base normativa dei motivi di cassazione evocati: violazione di legge e vizio di motivazione; il motivo relativo alla mancanza di contestazione dell'aggravante è stato ritenuto fondato ai sensi di questa norma, mentre quello sulle attenuanti generiche è stato respinto perché la Corte d'appello aveva fornito adeguata motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il riassunto dei motivi distinti di cassazione; norma procedurale riferita alla formulazione e sintesi dei motivi in cassazione.

Massime di principio

  • Un'aggravante di natura valutativa (non autoevidente) deve essere espressamente e chiaramente contestata nel capo di imputazione perché possa essere utilizzata in giudizio; non è sufficiente che emerg a implicitamente o da altri capi di imputazione.
  • Se il reato è procedibile a querela e la querela è stata tacitamente rimessa, l'eventuale aggravante non può trasformare la procedibilità in d'ufficio se non risultava ritualmente contestata; in tal caso il reato è estinto.
  • La Corte d'appello non può operare una riqualificazione aggravante dei fatti in assenza di una contestazione formale dell'aggravante nell'imputazione e, comunque, se la pubblica accusa non ha proposto appello su tale qualificazione.
  • Nel giudizio di cassazione la mancanza di contestazione specifica di elementi che hanno rilievo valutativo costituisce vizio che può portare all'annullamento senza rinvio quando determina l'estinzione del reato o impedisce la difesa.
  • Le richieste di maggiori diminuzioni per le attenuanti generiche richiedono che il giudice di merito abbia omesso o abbia motivato in modo inadeguato; se la motivazione è esaustiva e non manifestamente illogica, tale motivo di ricorso è destinato a essere respinto.

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