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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03966/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo investisse impropriamente la valutazione di merito delle prove e dei fatti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la responsabilità per rapina aggravata. L'unico motivo deduceva violazione dell'art. 192, comma 1, c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione operata dai giudici di merito non fosse corretta. La Corte di cassazione rileva però che la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una rilettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia immune da vizi logici e giuridici.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 1, c.p.p.

    art 192 co. 1 cod. proc. pen.

    La doglianza sulla valutazione della prova non può tradursi in una richiesta di nuova ricostruzione dei fatti quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente e giuridicamente coerente.

  • art. 628, comma 1, comma 3 n. 1 c.p.

    artt. 628 co. 1, co. 3 n.1 e 61 n.7 cod. pen.

    È il reato oggetto della dichiarazione di responsabilità sulla quale verte il ricorso.

  • art. 61, n. 7, c.p.

    artt. 628 co. 1, co. 3 n.1 e 61 n.7 cod. pen.

    È la circostanza aggravante contestata unitamente al reato principale.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    La Corte richiama il principio per cui alla Cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la motivazione di merito chiedendo una nuova e diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La violazione dell'art. 192, comma 1, c.p.p. è deducibile in cassazione solo quando si denunci un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione, non quando si solleciti una rivalutazione del compendio probatorio.
  • Se la sentenza di merito espone in modo coerente e non manifestamente illogico le ragioni della decisione, il ricorso che prospetti soltanto un diverso apprezzamento del materiale istruttorio è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto, essendo il sindacato di legittimità limitato alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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