Cassazione Penale, Ordinanza n. 04500/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa, deducendo un unico motivo relativo a violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità ex art. 640 c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Con un secondo motivo censurava inoltre la violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e il vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, chiedendo una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse privo di specificità perché meramente riproduttivo di censure già proposte in appello e disattese con motivazione logico-giuridica adeguata, mirando in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito delle risultanze processuali. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la richiesta di attenuanti generiche non risultava specificamente formulata in appello e che, comunque, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta, evenienza esclusa nel caso di specie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte richiama la ricostruzione dei giudici di merito che hanno ravvisato un contegno truffaldino nei confronti della persona offesa.
Le attenuanti generiche non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione se non risultano specificamente richieste in appello.
La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri di commisurazione legale.
La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al giudice di merito entro i limiti legali, ed è censurabile in cassazione solo per arbitrarietà o manifesta illogicità.
È la base per la condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, poiché difettano di specificità e si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né la sostituzione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia coerente e logicamente argomentata.
- La richiesta di attenuanti generiche deve essere specificamente coltivata nei gradi di merito; se non risulta dedotta in appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione con doglianze generiche.
- La determinazione della pena è espressione di discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei criteri legali o per manifesta illogicità/arbitrarietà della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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