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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2451/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto perché l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis) non avrebbe riportato compiutamente l'ipotesi della bancarotta preferenziale e non avrebbe contenuto fatti riconducibili alla bancarotta distrattiva; 2) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della Corte d'Appello in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione, con la censura che la Corte d'Appello si sarebbe limitata a richiamare le sole motivazioni del primo grado senza confrontarsi con le argomentazioni della difesa; 3) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), in particolare per esiguità degli importi, collaborazione al curatore fallimentare e corretto comportamento processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo la Corte ha confermato che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio è prevista solo quando non sia stata notificata l'informativa ex art. 415-bis; l'avviso di conclusione delle indagini richiede solo una sommaria enunciazione del fatto e non la precisa contestazione sostanziale, per cui non opera la nullità invocata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile una rivalutazione di merito: la valutazione della prova e gli indici di fraudolenza (pagamenti a società riconducibili all'imputato o a un coimputato, assenza di attività resa, assenza di contratti, conto negativo della beneficiaria, pagamenti senza causale, spiegazioni incoerenti dell'imputato) erano stati esaminati e motivati dalla Corte d'Appello e giustificano la ricostruzione della bancarotta fraudolenta distrattiva e la ricostruzione del dolo generico. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo: la questione dell'esiguità degli importi è inammissibile perché prospettata per la prima volta in cassazione; inoltre i giudici di merito hanno motivatamente negato le attenuanti generiche richiamando la gravità del fatto, il tradimento dello scopo mutualistico e il danno ai prenotatari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    L'avviso di conclusione delle indagini richiede solo una sommaria enunciazione del fatto e delle norme ritenute violate per consentire la difesa; non la precisa contestazione sostanziale. La mancata completezza dell'enunciazione non determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio se l'avviso è stato comunque notificato.

  • art. 416 cod. proc. pen.

    La nullità della richiesta di rinvio a giudizio è prevista nei casi tassativi indicati dall'art. 416; la cui applicazione non comprende la mera insufficienza della enunciazione dei fatti nell'avviso ex art. 415-bis.

  • art. 423, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle forme di impugnazione e alla corretta instaurazione del giudizio di merito; la Corte valuta che le formalità procedurali rilevanti sono state rispettate.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    Le attenuanti atipiche/generiche richiedono in fatto e nella motivazione elementi specifici e un substrato cognitivo riscontrabile negli atti; la mera invocazione senza allegazioni e senza prova documentale non è sufficiente, e la loro prospettazione in cassazione è inammissibile se mai sollevata precedentemente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che impone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 87, comma terzo, legge fallimentare (richiamato dalla giurisprudenza)

    Attribuisce al fallito l'obbligo di verità sulla destinazione dei beni al momento dell'interpello del curatore; la giurisprudenza ne ricava una sollecitazione alla prova da parte dell'amministratore e la possibilità di una presunzione avversa in caso di mancata dimostrazione della destinazione dei beni.

Massime di principio

  • L'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. ha funzione informativa e richiede solo una sommaria enunciazione del fatto: difetti di dettaglio nell'avviso non sono di per sé causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, a meno che l'avviso non sia del tutto mancante.
  • La nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 c.p.p. è circoscritta ai casi tassativi dalla norma; non può essere invocata per carenze di dettaglio dell'avviso di conclusione delle indagini.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti: la Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle prove, salvo vizi logici o di diritto evidenti.
  • In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova può emergere anche per deduzione logico-deduttiva: pagamenti a società riconducibili all'imputato o a soggetti collegati, assenza di corrispettivi, mancanza di contratti, causali incoerenti o conti correnti negativi della beneficiaria costituiscono indici utili per desumere il depauperamento e il dolo.
  • Il dolo generico nel reato di bancarotta fraudolenta può essere desunto dalla cosciente rappresentazione del pericolo che le operazioni arrecano alla garanzia patrimoniale dei creditori; non è necessario provare la volontà di causare il dissesto.
  • Le attenuanti generiche o atipiche richiedono specifica deduzione e prova in sede di merito; introdurle per la prima volta in cassazione è normalmente inammissibile.
  • Quando giudici di primo e secondo grado formano una 'doppia conforme', la Corte d'Appello non è tenuta a replicare punto per punto tutte le deduzioni della difesa: è sufficiente una motivazione globale logica e adeguata che mostri di aver considerato i fatti decisivi.

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