Cassazione Penale, Sentenza n. 2451/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto perché l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis) non avrebbe riportato compiutamente l'ipotesi della bancarotta preferenziale e non avrebbe contenuto fatti riconducibili alla bancarotta distrattiva; 2) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della Corte d'Appello in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione, con la censura che la Corte d'Appello si sarebbe limitata a richiamare le sole motivazioni del primo grado senza confrontarsi con le argomentazioni della difesa; 3) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), in particolare per esiguità degli importi, collaborazione al curatore fallimentare e corretto comportamento processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo la Corte ha confermato che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio è prevista solo quando non sia stata notificata l'informativa ex art. 415-bis; l'avviso di conclusione delle indagini richiede solo una sommaria enunciazione del fatto e non la precisa contestazione sostanziale, per cui non opera la nullità invocata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile una rivalutazione di merito: la valutazione della prova e gli indici di fraudolenza (pagamenti a società riconducibili all'imputato o a un coimputato, assenza di attività resa, assenza di contratti, conto negativo della beneficiaria, pagamenti senza causale, spiegazioni incoerenti dell'imputato) erano stati esaminati e motivati dalla Corte d'Appello e giustificano la ricostruzione della bancarotta fraudolenta distrattiva e la ricostruzione del dolo generico. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo: la questione dell'esiguità degli importi è inammissibile perché prospettata per la prima volta in cassazione; inoltre i giudici di merito hanno motivatamente negato le attenuanti generiche richiamando la gravità del fatto, il tradimento dello scopo mutualistico e il danno ai prenotatari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'avviso di conclusione delle indagini richiede solo una sommaria enunciazione del fatto e delle norme ritenute violate per consentire la difesa; non la precisa contestazione sostanziale. La mancata completezza dell'enunciazione non determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio se l'avviso è stato comunque notificato.
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio è prevista nei casi tassativi indicati dall'art. 416; la cui applicazione non comprende la mera insufficienza della enunciazione dei fatti nell'avviso ex art. 415-bis.
art. 423, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle forme di impugnazione e alla corretta instaurazione del giudizio di merito; la Corte valuta che le formalità procedurali rilevanti sono state rispettate.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
Le attenuanti atipiche/generiche richiedono in fatto e nella motivazione elementi specifici e un substrato cognitivo riscontrabile negli atti; la mera invocazione senza allegazioni e senza prova documentale non è sufficiente, e la loro prospettazione in cassazione è inammissibile se mai sollevata precedentemente.
Norma che impone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 87, comma terzo, legge fallimentare (richiamato dalla giurisprudenza)
Attribuisce al fallito l'obbligo di verità sulla destinazione dei beni al momento dell'interpello del curatore; la giurisprudenza ne ricava una sollecitazione alla prova da parte dell'amministratore e la possibilità di una presunzione avversa in caso di mancata dimostrazione della destinazione dei beni.
Massime di principio
- L'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. ha funzione informativa e richiede solo una sommaria enunciazione del fatto: difetti di dettaglio nell'avviso non sono di per sé causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, a meno che l'avviso non sia del tutto mancante.
- La nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 c.p.p. è circoscritta ai casi tassativi dalla norma; non può essere invocata per carenze di dettaglio dell'avviso di conclusione delle indagini.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti: la Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle prove, salvo vizi logici o di diritto evidenti.
- In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova può emergere anche per deduzione logico-deduttiva: pagamenti a società riconducibili all'imputato o a soggetti collegati, assenza di corrispettivi, mancanza di contratti, causali incoerenti o conti correnti negativi della beneficiaria costituiscono indici utili per desumere il depauperamento e il dolo.
- Il dolo generico nel reato di bancarotta fraudolenta può essere desunto dalla cosciente rappresentazione del pericolo che le operazioni arrecano alla garanzia patrimoniale dei creditori; non è necessario provare la volontà di causare il dissesto.
- Le attenuanti generiche o atipiche richiedono specifica deduzione e prova in sede di merito; introdurle per la prima volta in cassazione è normalmente inammissibile.
- Quando giudici di primo e secondo grado formano una 'doppia conforme', la Corte d'Appello non è tenuta a replicare punto per punto tutte le deduzioni della difesa: è sufficiente una motivazione globale logica e adeguata che mostri di aver considerato i fatti decisivi.
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