Cassazione Civile, Ordinanza n. 15408/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia origina da una revocatoria fallimentare: il Tribunale di Roma aveva revocato, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l.fall., un pagamento di euro 156.733,61 eseguito in favore della società ricorrente dalla società poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. La società destinataria dell'azione revocatoria proponeva appello, ma la Corte d'appello di Roma lo dichiarava inammissibile per tardività. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 292, 325, 326 e 327 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che avrebbe dovuto esserle notificato il verbale d'udienza dell'11 luglio 2014 del giudizio di primo grado, nel quale sarebbero state effettuate produzioni documentali, con conseguente incidenza sul termine lungo per impugnare. La censura mirava quindi a far valere che la mancata notificazione di quel verbale impedisse di ritenere tardivo l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva fondato la declaratoria di tardività su una duplice ratio decidendi: da un lato, il verbale d'udienza non rientrava tra gli atti da notificare al contumace ex art. 292 c.p.c.; dall'altro, il documento richiamato non era stato prodotto in udienza ma allegato a una memoria istruttoria depositata nei termini assegnati ex art. 183, comma 6, c.p.c. Poiché il ricorso censurava solo la prima ratio e non la seconda, il motivo era inammissibile per mancata impugnazione di una autonoma e decisiva ragione della sentenza. La Corte ha inoltre osservato che la tesi del ricorrente era comunque manifestamente infondata: l'art. 292 c.p.c. è stato dichiarato incostituzionale solo nella parte in cui non prevedeva la notifica al contumace di atti incidenti sul meccanismo del tacito riconoscimento delle scritture private, mentre non vi è ragione di estenderne la portata a memorie istruttorie contenenti documenti privi di tale natura, né a verbali di contenuto equivalente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, l.fall.
norma posta a fondamento della revocatoria del pagamento eseguito in favore della ricorrente nel giudizio di merito
richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione processuale
la notificazione al contumace riguarda gli atti che incidono sugli effetti processuali specificamente considerati dalla norma; non si estende alle memorie istruttorie con produzioni documentali prive della natura di scrittura privata rilevante ai fini del tacito riconoscimento
richiamato dalla ricorrente in relazione al termine breve di impugnazione
richiamato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza dei termini di impugnazione
la Corte d'appello lo aveva ritenuto inapplicabile in ragione della mancata notificazione del verbale, ma la Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso per mancata censura di una ratio autonoma
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale
art. 24 Cost.
richiamato dalla Corte per affermare che l'incostituzionalità dell'art. 292 c.p.c. è stata riconosciuta solo in relazione al meccanismo del riconoscimento tacito della scrittura privata
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato per affermare che la produzione documentale era avvenuta mediante memoria istruttoria nei termini assegnati dal giudice
richiamato per spiegare il collegamento tra contumacia e tacito riconoscimento della scrittura privata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Corte cost. n. 317/1989
la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 292 c.p.c. riguarda solo la mancata notifica al contumace degli atti relativi a scritture private con effetti sul loro tacito riconoscimento
Cass. 25 settembre 1997, n. 9402
richiamata come precedente che aveva ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 292 c.p.c. con riguardo ad atti diversi dalle scritture private
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile quando la sentenza gravata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e il ricorso non censura tutte le ragioni, poiché la ratio non attinta resta sufficiente da sola a sorreggere la decisione.
- L'obbligo di notificazione al contumace previsto dall'art. 292 c.p.c. va interpretato restrittivamente e si giustifica in relazione agli atti che possono produrre effetti processuali automatici equiparabili al tacito riconoscimento della scrittura privata; non si estende, di regola, a memorie istruttorie o a documenti che non abbiano quella natura.
- La declaratoria di incostituzionalità dell'art. 292 c.p.c. opera nei soli limiti in cui l'omessa notificazione priva il contumace della consapevolezza di effetti processuali automatici derivanti dal suo comportamento difensivo; non ne consegue un generale obbligo di notifica di ogni atto istruttorio.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, la questione della decorrenza dei termini va verificata in concreto in base agli atti effettivamente notificabili e alla loro natura, senza estendere per analogia i casi di notifica obbligatoria oltre i presupposti normativi.
- Quando la produzione documentale avviene nei termini mediante memoria istruttoria autorizzata, non può essere assimilata, solo per ciò, alla produzione in udienza di una scrittura privata rilevante ex art. 292 c.p.c.
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