Cassazione Civile, Ordinanza n. 14011/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da due contratti di finanziamento collegati all'acquisto di un autoveicolo da parte di una società di cui il ricorrente era amministratore. Il ricorrente ha sostenuto di non avere mai sottoscritto i contratti di finanziamento e ha chiesto l'accertamento di tale circostanza, con la conseguente rimozione dell'iscrizione presso l'anagrafica CRIF effettuata per il preteso inadempimento, oltre al risarcimento dei danni. La società finanziaria ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo credito derivante dal finanziamento, chiamando inoltre in manleva la società venditrice del veicolo. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 195, comma 3, 156, 157 e 175 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c., censurando la decisione di merito per avere recepito le conclusioni della consulenza tecnica grafica e per non avere accolto le osservazioni critiche mosse alla c.t.u.; ha richiamato anche un precedente delle Sezioni Unite sulla rilevanza delle osservazioni alla perizia di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che il ricorrente non si era confrontato con la reale ratio decidendi della sentenza di appello, la quale non si era basata soltanto sull'esito della consulenza grafica, ma anche su una valutazione complessiva di non plausibilità dell'ignoranza del finanziamento da parte del ricorrente, in quanto amministratore della società acquirente e autore di una richiesta di cancellazione del proprio nominativo alla finanziaria. La Corte ha inoltre rilevato che la censura contro la c.t.u. era priva di autosufficienza, perché non riportava in modo specifico le parti decisive della relazione peritale e le puntuali critiche mosse, e ha ribadito che la perizia stragiudiziale è mera allegazione difensiva, sicché il giudice di merito non deve motivare espressamente il dissenso quando fondi la decisione su elementi incompatibili con essa. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e applicazione delle statuizioni in tema di responsabilità aggravata e contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale asseritamente violata nella censura, ma la Corte ritiene infondata la doglianza perché non attaccava la reale motivazione della sentenza impugnata
evocato nel motivo, senza che la Corte ne ravvisi violazione
evocato nel motivo, senza che la Corte ne ravvisi violazione
evocato nel motivo, senza che la Corte ne ravvisi violazione
la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è respinta perché la sentenza di appello non presenta deficit motivazionale
richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio e per le statuizioni sulle spese e sulla responsabilità aggravata
applicato con riferimento alle statuizioni accessorie in tema di responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura è inefficace se colpisce solo una delle ragioni poste a base della decisione e ne trascura altre, autonome e decisive.
- La deduzione di un vizio nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio richiede il rispetto dell'autosufficienza del ricorso: occorre indicare in modo specifico le circostanze e gli elementi decisivi, trascrivendo i passaggi rilevanti della relazione peritale e le critiche formulate.
- La perizia stragiudiziale, anche se asseverata, costituisce mera allegazione difensiva; il giudice di merito non è tenuto a confutarla espressamente se fonda la decisione su argomentazioni incompatibili con essa.
- La motivazione della sentenza di merito non è censurabile per mancanza o apparenza quando la decisione espone una valutazione complessiva del materiale probatorio idonea a sorreggere il decisum.
Come è indicizzato
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