Cassazione Penale, Sentenza n. 18305/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 02/02/2023 con cui il GIP ha convalidato l'arresto e applicato la custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. La doglianza principale è la nullità dell'ordinanza cautelare per difetto radicale di contraddittorio: durante l'interrogatorio di convalida non sarebbero stati resi noti gli esiti della perizia tossicologica sulla sostanza sequestrata, perizia pervenuta solo al termine dell'udienza di convalida, impedendo al ricorrente di conoscere e contrastare quegli elementi di prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha rilevato che l'ordinanza di convalida dell'arresto e quella applicativa della misura cautelare sono provvedimenti distinti e autonomi e che le parti possono trasmettere al giudice, anche dopo la convalida, atti o documenti rilevanti per la decisione sulla misura cautelare. Ha inoltre precisato che la nullità dell'interrogatorio in sede di convalida non determina la nullità automatica dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare, salvo che non sia stato poi compiuto un valido interrogatorio nel termine previsto dall'art. 294 c.p.p.; nel caso concreto la convalida non era stata impugnata e quindi il vizio si è ritenuto sanato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze. La Corte ha ritenuto che non fosse configurabile violazione di legge deducibile ai sensi di questa disposizione, quindi il ricorso è inammissibile.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Norma che incrimina la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; il reato per cui è stata disposta la misura cautelare è valutato alla stregua di questa disposizione.
art. 391, comma 7, cod. proc. pen.
Consente che la pronuncia sui provvedimenti (convalida e richiesta di misura cautelare) possa intervenire fuori udienza nei termini di legge; la Corte lo richiama per spiegare che documenti acquisiti successivamente possono essere comunque prodotti e valutati prima della decisione cautelare.
Fissa il termine per lo svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato; la Corte sottolinea che la mancata esecuzione valida dell'interrogatorio nei termini può rendere inefficace la misura, ma ciò va distinto dalla nullità relativa all'udienza di convalida.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019
Principio che distingue la convalida dell'arresto dall'applicazione della misura cautelare e afferma la possibilità di produrre documenti successivamente acquisiti prima della decisione sulla misura.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021
Precisa che la nullità dell'interrogatorio in sede di convalida non comporta automaticamente la nullità dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare, ma impone l'espletamento valido dell'interrogatorio nel termine di legge a pena di inefficacia della misura.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 5675 del 08/01/2019 e Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010
Principi secondo cui il vizio relativo all'interrogatorio deve essere dedotto con l'impugnazione della convalida; in assenza di impugnazione il vizio si considera sanato.
Massime di principio
- La convalida dell'arresto e l'ordinanza che applica una misura cautelare sono provvedimenti distinti e autonomi: vanno valutati separatamente e possono essere impugnati con strumenti diversi.
- Documenti o perizie pervenuti dopo l'interrogatorio di convalida possono essere comunque prodotti al giudice prima della decisione sulla misura cautelare; la produzione tardiva non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza cautelare.
- La nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di convalida non comporta automaticamente l'annullamento della misura cautelare già adottata; essa impone l'espletamento dell'interrogatorio entro i termini di legge (art. 294 c.p.p.), altrimenti la misura può essere resa inefficace.
- Per far valere vizi relativi alla convalida dell'arresto è necessario impugnare tempestivamente la decisione di convalida; in mancanza l'eventuale vizio può ritenersi sanato.
- In situazioni simili è consigliabile: a) produrre tempestivamente perizie e documenti rilevanti prima che il GIP si pronunci sulla misura cautelare; b) impugnare immediatamente la convalida dell'arresto se si ritiene che l'interrogatorio sia nullo; c) porre specifica richiesta al GIP di rinvio o di ammettere documenti nuovi prima della decisione cautelare.
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