Cassazione Civile, Sentenza n. 01871/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia resa nel giudizio di ottemperanza alla sentenza della CTR n. 3325/2/2021. Banco BPM contestava che il giudice dell'ottemperanza avesse illegittimamente esteso la propria cognizione, valorizzando controcrediti e "carichi pendenti" non previamente accertati nel giudizio di cognizione e così negando il pagamento di una parte degli interessi di mora (circa €46,25 milioni) spettanti sui rimborsi IVA relativi agli anni 1998-2000. I motivi denunciavano, in particolare, violazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 62 d.lgs. 546/1992 per nullità per eccedenza di giurisdizione (art. 360 c.p.c., n. 4) e violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa valutazione probatoria sulle eccezioni dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e l'ha accolto, assorbendo il secondo. Ha affermato che il giudice dell'ottemperanza può e deve precisare il contenuto del comando giudiziale (es. la decorrenza e il calcolo degli interessi accessori) ma non può compiere nuovi accertamenti di merito, né valorizzare controcrediti o carichi pendenti non già accertati nel giudizio di cognizione. Di conseguenza la decisione della Corte di Giustizia Tributaria è stata censurata nella parte in cui ha considerato e dato effetto a controcrediti non previamente accertati, cagionando un illegittimo rifiuto/parziale rifiuto dell'ottemperanza. La Cassazione ha dunque annullato (o comunque disposto la rinnovazione del procedimento nei limiti indicati) la parte impugnata della sentenza impugnata e rinviato al giudice di merito per adeguare l'ottemperanza ai principi espressi, evitando di effettuare verifiche su controcrediti non già definiti in sede di cognizione.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70
Regola il giudizio di ottemperanza: il giudice dell'ottemperanza ha il potere/dovere di enucleare e precisare il contenuto del comando giudiziale per attuarlo, potendo chiarire periodi di decorrenza e calcolo degli accessori, ma non può svolgere nuovi accertamenti di merito né valorizzare controcrediti non già accertati nella fase di cognizione.
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69 (cd. "fermo amministrativo")
Consente all'Amministrazione finanziaria di sospendere il pagamento a garanzia di eventuali crediti ma la giurisprudenza e la Cassazione limitano l'esercizio di tale potere: non può essere invocato in sede di ottemperanza per introdurre nuovi accertamenti e bloccare l'esecuzione se i controcrediti non sono stati previamente accertati.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Richiamato in rapporto alla competenza e ai limiti processuali; invocato dal ricorrente per contestare la legittimità delle valutazioni compiute dalla CGT in ottemperanza.
Codice di procedura civile, art. 115
Norma processuale richiamata in rapporto ai poteri istruttori e alla valutazione della prova; la Cassazione ha ritenuto assorbita l'eccezione relativa a presunta carenza probatoria dopo aver accolto il primo motivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Fondamento del motivo di nullità per violazione di norme processuali o per eccesso di potere giurisdizionale; la Corte ha ritenuto sussistente l'eccesso di giurisdizione del giudice dell'ottemperanza nel valorizzare fatti nuovi.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Riferito al termine di decadenza e alle conseguenze della richiesta documentale dell'Ufficio; richiamato per il principio (derivato da Cass. n. 7955/2019) secondo cui tra il 16° giorno dalla richiesta documentale e la consegna dei documenti non decorrono interessi di mora se il ritardo non è imputabile all'Amministrazione.
d.lgs. n. 156/2015 e d.lgs. n. 158/2015
Riferimenti normativi citati in relazione all'estensione di ammissibilità dell'ottemperanza anche alle sentenze non passate in giudicato e alla disciplina della immediata esecutività delle sentenze tributarie.
Massime di principio
- Il giudice dell'ottemperanza può precisare il contenuto del comando giudiziale (es. la decorrenza e il calcolo degli interessi accessori) ma non può compiere nuovi accertamenti di merito né valorizzare controcrediti non già accertati nel giudizio di cognizione.
- L'Amministrazione non può, in sede di ottemperanza, opporre genericamente carichi pendenti o controcrediti non documentati o non definiti in sede di cognizione per bloccare o compensare un rimborso riconosciuto da sentenza; tali eccezioni devono essere previamente accertate nella fase di cognizione o risultare da titolo esecutivo.
- Se l'Ufficio dimostra di aver effettuato pagamenti superiori a quanto dovuto, la materia del contendere può cessare; viceversa, l'inadempimento dell'Amministrazione oltre i termini (es. 90 giorni dall'ottemperanza/notifica) può dar luogo a interessi moratori salvo che il ritardo sia imputabile all'Amministrazione (anche per richiesta documentale valida).
- In caso di richiesta documentale dell'Ufficio, trova applicazione il principio (Cass. n. 7955/2019) secondo cui non maturano interessi di mora nel periodo intercorrente tra il 16° giorno dalla richiesta e la consegna dei documenti, se il ritardo non è addebitabile all'amministrazione.
- Il ricorso per ottemperanza è uno strumento attuativo e flessibile: è ammissibile anche quando la quantificazione degli accessori non è operata nel giudicato, ma il suo perimetro resta chiuso rispetto alle questioni di merito già non decise.
- Per il contribuente che ottiene sentenze di rimborso è importante notificare la sentenza e vigilare sui pagamenti dell'Amministrazione (e acquisire prova del pagamento dell'Ufficio) in modo da poter agevolmente attivare il giudizio di ottemperanza se necessario.
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