Cassazione Civile, Sentenza n. 01849/2026 del 27/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di ritenute alla fonte operate in Italia sugli interessi pagati da Autoliv Italia S.p.A. (sostituto d'imposta) alla sua controllante svedese Autoliv AB per l'anno 2007. L'Agenzia contestò omissioni di fatturazione e omesso versamento di ritenute ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973; la società italiana definì la controversia mediante accertamento con adesione e versò le ritenute. La controllante svedese poi rimborsò la società italiana e chiese il rimborso all'Erario italiano, ma l'istanza fu respinta dall'Agenzia e dai giudici tributari nazionali. Autoliv AB ha impugnato sostenendo violazione della direttiva 2003/49/CE e delle norme nazionali, deducendo in particolare che l'accertamento con adesione tra il sostituto d'imposta e il fisco non possa precludere il diritto del beneficiario estero a chiedere il rimborso delle ritenute, e che l'obbligo di produrre la certificazione di residenza fiscale da parte del sostituto non possa privare il beneficiario dell'azione di rimborso se questo dimostra i requisiti sostanziali di esenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. La Corte ha richiamato propri precedenti (ordinanze 32333-32338/2022 e sentenza 11712/2024) e affermato che la definizione dell'accertamento con adesione tra il sostituto d'imposta italiano e l'Agenzia delle Entrate non vincola la società estera beneficiaria: dunque l'accertamento con adesione della società italiana non impedisce alla controllante svedese di chiedere il rimborso delle ritenute se la stessa dimostra il possesso dei requisiti sostanziali per l'esenzione secondo il diritto europeo. Tuttavia la Corte ha richiamato anche il principio, già affermato in precedenza, secondo cui uno dei requisiti per ottenere il rimborso è che la società estera abbia tenuto indenne la società italiana di quanto questa abbia versato al fisco (ossia che abbia effettivamente reintegrato il sostituto d'imposta). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale d'Abruzzo, sezione di Pescara, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto (esistenza dei requisiti sostanziali per l'esenzione e prova dell'indennizzo della società italiana). La Corte ha altresì regolato che la nuova decisione rifletta i principi di diritto indicati e ha disposto la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Direttiva 2003/49/CE
La Corte interpreta la direttiva come conferente al beneficiario effettivo il diritto, in presenza dei requisiti sostanziali, a non subire ritenute e a chiedere rimborso anche se il sostituto d'imposta non ha tempestivamente prodotto la certificazione; i rimedi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione
d.P.R. n. 600/1973, art. 26, comma 5
Norma interna che disciplina le ritenute su interessi e royalties; la sua applicazione non può limitare il diritto del beneficiario estero derivante dalla direttiva se questi prova i requisiti sostanziali
d.P.R. n. 600/1973, art. 26-quater, comma 6
Prevede la documentazione idonea a dimostrare la residenza fiscale del beneficiario estero; la mancata presentazione da parte del sostituto non esclude automaticamente il diritto al rimborso del beneficiario se questi dimostra diritto all'esenzione
d.lgs. n. 218/1997, art. 2, comma 3
Previsione di preclusione per le questioni già definite in capo al contribuente che ha aderito all'accertamento; la Corte chiarisce che tale preclusione non si estende automaticamente alla società terza beneficiaria che non era parte dell'accordo
d.lgs. n. 218/1997, art. 5-bis
Disciplina l'accertamento con adesione; la definizione tra sostituto e fisco non vincola terzi estranei all'accordo
d.P.R. n. 602/1973, art. 38, penultimo comma
Richiamato nel motivo del ricorso; va interpretato alla luce del diritto comunitario e non può essere applicato in modo da ledere diritti riconosciuti dalla direttiva
Massime di principio
- La definizione di un accertamento con adesione tra il sostituto d'imposta italiano e l'Agenzia delle Entrate non vincola automaticamente il beneficiario estero terzo rispetto all'accordo: il beneficiario può chiedere il rimborso delle ritenute se dimostra di avere i requisiti sostanziali per l'esenzione secondo il diritto dell'Unione
- La mancata o tardiva produzione, da parte del sostituto d'imposta, della certificazione di residenza fiscale ai sensi della normativa interna non priva di per sé il beneficiario estero del diritto al rimborso; è necessario valutare il diritto sostanziale del beneficiario alla luce della direttiva comunitaria
- Uno degli elementi probatori rilevanti per la domanda di rimborso da parte del beneficiario estero è la dimostrazione di avere tenuto indenne il sostituto d'imposta per le somme versate: l'effettivo reintegro o indennizzo del sostituto può essere requisito per ottenere il rimborso dall'Erario
- In presenza di conflitto tra norme nazionali procedurali e diritti riconosciuti da una direttiva UE, il diritto europeo prevale e impone una valutazione che consenta al beneficiario di far valere i propri diritti, con eventuale rimessione di questioni di fatto al giudice di merito
- In casi simili è necessario documentare con cura la residenza fiscale del beneficiario, il diritto sostanziale all'esenzione secondo la normativa comunitaria e ogni atto di reintegro o indennizzo al sostituto, perché la decisione finale può dipendere da accertamenti di fatto su questi elementi
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