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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 01809/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca chiedeva l'ottemperanza della sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione a una richiesta di rimborso d'imposta; la CTP aveva ritenuto il ricorso di ottemperanza inammissibile perché la sentenza che aveva declarato la cessazione della materia del contendere non conteneva una condanna né una prescrizione specifica eseguibile. La banca deduceva violazione delle norme sul giudizio di ottemperanza sostenendo che il riconoscimento del rimborso operato dall'Amministrazione e preso atto in sentenza dava luogo a effetti esecutivi e poteva fondare il giudizio di ottemperanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso concreto, l'Amministrazione aveva formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta (euro 15.065,05), per cui la controversia tributaria è venuta meno e in relazione a quella somma persiste solo un'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., appartenente alla giurisdizione ordinaria. Di conseguenza non sussistevano i presupposti per il giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992. Il ricorso è stato pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 3.000 per compenso professionale) e all'ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Regola il giudizio di ottemperanza; la Corte ha interpretato che tale giudizio può essere esperito solo quando residui un provvedimento giudiziale contenente una condanna o prescrizioni eseguibili nell'ambito della giurisdizione tributaria, e non è applicabile se l'Amministrazione ha formalmente riconosciuto e quantificato il rimborso comportando esclusione della giurisdizione tributaria.

  • art. 2033 c.c.

    Norma sull'indebito oggettivo; la Corte ha ritenuto che, quando l'Amministrazione riconosce formalmente il diritto e il quantum del rimborso, rimane solo un'azione di indebito di diritto comune sottratta alla giurisdizione tributaria.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Definisce l'ambito della giurisdizione tributaria; la Corte richiamata ha fatto riferimento ai confini di tale giurisdizione per stabilire quando essa permane o viene esclusa in favore del giudice ordinario.

  • art. 46, 67-bis, 69 d.lgs. 546/1992

    Norme rilevanti al funzionamento e all'esecutività delle pronunce tributarie; la ricorrente invocava un generale favor per l'esecutività delle sentenze tributarie, ma la Corte ha precisato che l'esecutività non opera quando l'amministrazione ha riconosciuto e quantificato il rimborso trasformando la controversia in indebito comune.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4

    Previsione di impugnazione per violazione di norme e nullità della sentenza; la Corte ha valutato i motivi di cassazione in base a questi articoli e li ha dichiarati infondati.

  • d.lgs. 156/2015

    Riforma che ha inciso sull'esecutività delle sentenze tributarie; citata dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un favore all'esecutività, ma la Corte ha ritenuto che non possa prevalere sul principio di esclusione della giurisdizione tributaria quando il rimborso è stato formalmente riconosciuto e quantificato.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha disposto che la ricorrente deve versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso in base a questa disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 è utilizzabile solo quando permane una pronuncia giudiziale che contenga una condanna o prescrizioni specifiche eseguibili in ambito tributario; non è strumento per ottenere l'esecuzione di un semplice riconoscimento amministrativo già formalizzato dall'Amministrazione.
  • Se l'Amministrazione riconosce formalmente il diritto al rimborso e quantifica il 'quantum', la controversia tributaria si estingue e la materia residua diventa un'azione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) di competenza del giudice ordinario.
  • Quando la sentenza di cessazione della materia del contendere prende atto di un riconoscimento amministrativo che risolve ogni questione, non è possibile riaprire la stessa materia con un giudizio di ottemperanza: eventuali contestazioni sulla decisione dovranno essere state proposte con i rimedi ordinari nel momento processuale appropriato.
  • Se invece la pronuncia o l'atto amministrativo non risolve in modo completo le questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il 'quantum' o le modalità di restituzione, la giurisdizione tributaria può perdurare e il ricorso di ottemperanza può essere valutato.
  • Il ricorrente che intenda l'esecuzione di una pronuncia tributaria deve verificare se la pronuncia contiene un comando o una condanna inequivocabile; in difetto, occorre valutare l'azione più adeguata (es. azione ordinaria per indebito).
  • Il giudice dell'ottemperanza ha il dovere di interpretare il dictum del giudicato, ma non può trasformare un mero accertamento o una presa d'atto in una condanna o prescrizione che l'autorità non ha materialmente emesso.

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