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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05981/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha quindi modificato la decisione di merito impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per condotte appropriative ai danni di una persona offesa anziana. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo la tardività della querela e quindi l'improcedibilità/invalidità dell'azione penale; con il secondo motivo ha contestato il riconoscimento dell'aggravante dell'approfittamento di circostanze di tempo, luogo o di persona di cui all'art. 61 n. 5 c.p. Ha inoltre prospettato la prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la querela era stata considerata tempestiva dai giudici di merito, in quanto la persona offesa aveva acquisito consapevolezza delle condotte solo dopo incontri successivi con il ricorrente; ha anche osservato che, per parte delle condotte, la fattispecie sarebbe comunque procedibile d'ufficio in ragione dell'incapacità per età della persona offesa. Il motivo sulla prescrizione è stato reputato infondato perché l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito in cassazione, poiché l'eccezione sull'aggravante non era stata dedotta con l'appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Viene richiamata l'aggravante dell'approfittamento di circostanze di tempo, luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; la Corte afferma che la relativa censura non era deducibile in cassazione perché non proposta in appello.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    La Corte lo applica come preclusione alla deduzione in cassazione di motivi non previamente prospettati in appello, a pena di inammissibilità.

  • Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266

    È richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La querela è tempestiva quando la persona offesa acquisisce consapevolezza effettiva delle condotte penalmente rilevanti solo in un momento successivo ai fatti, e il termine decorre da tale effettiva conoscenza quando il reato è perseguibile a querela.
  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni non devolute con l'appello, quando la legge ne prevede la preclusione a pena di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
  • La deduzione di un vizio sull'aggravante in cassazione è inammissibile se la questione non è stata specificamente proposta nel giudizio di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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