Cassazione Penale, Sentenza n. 32847/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già amministratore unico di una società dichiarata fallita, era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione del Tribunale. Il ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che, a seguito della nomina di un nuovo amministratore nel 2016, la gestione effettiva fosse riferibile a quest'ultimo; ha inoltre lamentato l'omessa valutazione delle proprie condizioni di salute, di alcune e-mail e delle dichiarazioni del commercialista. Con il secondo motivo ha censurato la prova della distrazione, ritenendo che la responsabilità fosse stata desunta dal solo disavanzo ingiustificato, e ha lamentato l'omessa riqualificazione della condotta relativa alla contabilità nel reato di bancarotta semplice documentale. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del diritto di difesa e dell'art. 178 c.p.p. per il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, formulata dopo una contestazione suppletiva del delitto di bancarotta distrattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto il primo motivo inammissibilmente orientato a ottenere una rivalutazione del merito, rilevando che la Corte d'appello aveva logicamente motivato sulla natura meramente formale del subentro del nuovo amministratore e sulla persistente riferibilità della gestione all'imputato. Quanto alla bancarotta distrattiva, ha ritenuto legittima la prova della precedente disponibilità delle somme, fondata sulle dichiarazioni del curatore, sull'ultimo bilancio e sulle ulteriori circostanze relative alle disponibilità liquide della società, precisando che la mancata giustificazione della destinazione dei beni presuppone comunque l'accertamento della loro pregressa disponibilità. Quanto alla bancarotta documentale, ha confermato che l'amministratore cessato resta responsabile della tenuta della contabilità del periodo di gestione e deve dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture al subentrante; nel caso concreto tale dimostrazione non era stata fornita. Ha infine escluso la violazione del diritto di difesa, poiché la richiesta di abbreviato condizionato non specificava adeguatamente i temi di prova e una delle persone da escutere era già stata sentita, mentre per l'altra vi era stata successiva rinuncia all'audizione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non consente di sollecitare una diversa valutazione delle risultanze probatorie.
art. 87 legge fall.
L'obbligo del fallito di fornire chiarimenti sulla destinazione dei beni dell'impresa concorre a giustificare l'onere dell'amministratore di spiegare la destinazione dei beni non rinvenuti, dopo l'accertamento della loro precedente disponibilità.
Le risultanze delle scritture contabili non possono essere assunte automaticamente come attendibili per provare la precedente disponibilità dei beni, ma devono essere valutate nella loro concreta intrinseca attendibilità e in rapporto all'effettivo andamento aziendale.
art. 217 legge fall.
La condotta di irregolare o omessa tenuta delle scritture non deve essere automaticamente riqualificata come bancarotta semplice quando gli elementi accertati integrano la bancarotta fraudolenta documentale.
Il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato non determina violazione del diritto di difesa quando la prova richiesta non sia specificamente indicata o necessaria ai fini della decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione di merito con una diversa lettura degli elementi acquisiti; il controllo sulla motivazione resta circoscritto alla sua mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
- In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la mancata dimostrazione della destinazione dei beni non rinvenuti può fondare l'accusa solo dopo che sia stata accertata, in concreto e indipendentemente da mere presunzioni, la precedente disponibilità dei beni da parte della società fallita.
- La precedente disponibilità dei beni della società fallita può essere desunta da bilanci e scritture contabili soltanto quando tali documenti risultino intrinsecamente attendibili e conformi alle prescrizioni legali; non opera una presunzione automatica di attendibilità fondata sull'art. 2710 c.c.
- L'amministratore cessato conserva la responsabilità per la tenuta della contabilità relativa al periodo in cui ha ricoperto l'incarico e, in caso di mancato reperimento delle scritture, deve dimostrare di averle consegnate al nuovo amministratore, anche per escludere l'occultamento della documentazione al momento del passaggio di consegne.
- La richiesta di giudizio abbreviato condizionato deve indicare una prova integrativa, non sostitutiva, specificamente rilevante e necessaria per la decisione; il suo rigetto è legittimo quando i temi di prova non siano precisati o quando la prova risulti non necessaria, già acquisita o successivamente abbandonata.
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