Cassazione Civile, Ordinanza n. 18086/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Una società cedente, dopo avere concluso un contratto di factoring con una banca e avere ricevuto anticipazioni su crediti verso un debitore ceduto, ha contestato la validità della retrocessione del credito attivata dalla banca in forza della clausola contrattuale che prevedeva la sospensione della garanzia e il riacquisto del credito da parte del fornitore in caso di contestazioni del debitore e mancata composizione amichevole. La cedente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni deducendo, da un lato, di avere tardivamente proposto appello contro la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti del debitore ceduto, per omessa comunicazione della notifica della sentenza da parte della banca; dall’altro, di avere subito un danno da mala gestio del credito, perché la banca non avrebbe curato correttamente l’azione di recupero e non avrebbe chiesto documentazione ulteriore, pur essendo stata avvisata dell’invio della documentazione probatoria, inclusi i borderò. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di nullità della retrocessione e accolto solo in parte la domanda risarcitoria; la Corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando che la documentazione idonea a provare la consegna della merce non risultava prodotta nel giudizio contro il debitore e che la censura della cedente era incompatibile con la propria affermazione di avere trasmesso tutta la documentazione richiesta. In Cassazione la società ha articolato tre motivi: violazione di norme in tema di factoring, correttezza e diligenza nella gestione del credito; omesso esame di fatti decisivi; motivazione apparente o contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e tendeva, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che, in caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame non è deducibile se non si dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse; inoltre, i fatti indicati dalla ricorrente erano in larga parte argomentazioni difensive o elementi istruttori, non "fatti" storici decisivi. Ha poi respinto il terzo motivo, rilevando che la motivazione della Corte d’appello non era né mancante né apparente, ma dava conto in modo sufficiente della decisione: mancata prova dell’effettiva trasmissione della documentazione al factor e contraddittorietà della censura della parte che, da un lato, affermava di avere inviato tutti i documenti e, dall’altro, imputava alla banca di non averne richiesti altri. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di cessione del credito/factoring, ma la Corte non ne accoglie la censura e la trattazione resta assorbita dall'inammissibilità del motivo.
invocato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, senza accoglimento della doglianza.
invocato quale parametro di diligenza del cessionario/factor; la censura è dichiarata inammissibile.
invocato come clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto; non conduce all'accoglimento del ricorso.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione dei fatti; il motivo è inammissibile se non critica specificamente la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo; non sono deducibili questioni, argomentazioni o elementi istruttori. In caso di doppia conforme occorre anche dimostrare la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
il motivo è inammissibile se non contiene una critica effettiva alla motivazione della decisione impugnata.
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
richiamato in tema di requisiti della sentenza e del suo apparato motivazionale; nel caso concreto non vi è nullità.
richiamato insieme agli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per la motivazione della sentenza, ritenuta tuttavia sufficiente.
norma procedurale sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica alla motivazione posta a base della decisione determina l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
- La deduzione della violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie: se la censura mira in sostanza a contestare l'accertamento dei fatti, essa è inammissibile in sede di legittimità.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguardano il vizio le argomentazioni difensive, le deduzioni logiche o gli elementi istruttori.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono tra loro diverse.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non basta che la parte la ritenga non persuasiva o logicamente opinabile.
- Quando la parte sostiene, da un lato, di avere trasmesso tutta la documentazione necessaria e, dall'altro, lamenta la mancata richiesta di integrazioni documentali, la censura può essere respinta per intrinseca contraddittorietà della propria impostazione difensiva.
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