Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32119/2022 del 31/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con i quali l'Ufficio aveva contestato a una società in nome collettivo l'omessa dichiarazione di ricavi e aveva recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRAP e IVA per gli anni d'imposta 1999, 2000 e 2001. La società e i soci avevano impugnato gli atti davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso; in appello la CTR aveva invece dato ragione all'Ufficio, ritenendo legittimi gli avvisi. In cassazione i contribuenti avevano proposto sei motivi, ma nella fase successiva avevano depositato memoria e istanza di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018, documentando anche il pagamento della prima rata. L'Agenzia non aveva notificato diniego entro il termine previsto e non era stata richiesta trattazione del giudizio nei termini di legge.

La decisione

La Corte ha preso atto della presentazione dell'istanza di definizione agevolata della controversia, del versamento della prima rata e della mancata notificazione di diniego da parte dell'Amministrazione entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per effetto della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, come previsto dalla norma applicabile, e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10

    È sufficiente la presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia e il versamento dell'importo dovuto per la prima rata in relazione a ciascun atto impositivo per attivare la disciplina estintiva, se ricorrono gli ulteriori presupposti di legge.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13

    In mancanza di diniego dell'Amministrazione entro il termine previsto e di richiesta di trattazione del giudizio da parte del contribuente entro il termine stabilito, la controversia deve essere dichiarata estinta; le spese restano a carico della parte ricorrente che le abbia anticipate.

  • art. 391 c.p.c.

    Gli effetti della dichiarazione di estinzione conseguenti alla definizione agevolata vengono equiparati a quelli dell'estinzione del giudizio secondo la disciplina processuale codicistica.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio senza intervento delle parti, in difetto di richiesta di discussione orale.

  • art. 6 l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma di conversione richiamata per la disciplina della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105

    Ulteriore richiamo normativo relativo alla disciplina della trattazione camerale del ricorso.

  • l. 16 settembre 2021, n. 126

    Norma di conversione richiamata per la disciplina processuale applicata in udienza.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    Esclude, nel caso di estinzione per definizione agevolata, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la presentazione di una valida domanda di definizione agevolata della lite, accompagnata dal pagamento dell'importo dovuto per la prima rata, può determinare l'estinzione del giudizio se l'Ufficio non notifica il diniego entro il termine previsto e se la parte non chiede la trattazione della causa nei termini stabiliti dalla disciplina speciale.
  • Quando la legge prevede l'estinzione automatica della controversia in presenza di determinati presupposti procedurali e sostanziali, il giudice deve limitarsi a prenderne atto e dichiarare estinto il giudizio, senza decidere sul merito degli avvisi impugnati.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale posta dalla norma applicabile e restano a carico del ricorrente che le abbia anticipate.
  • L'accertamento dei presupposti della definizione agevolata richiede la verifica documentale della domanda presentata, del pagamento dovuto e dell'assenza di diniego tempestivo dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.