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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46706/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 22/03/2024 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo limitatamente a due fedi nuziali e confermato il sequestro degli altri monili in oro. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) violazione per formarsi del giudicato cautelare in relazione a una precedente pronuncia favorevole al ricorrente; (2) inutilizzabilità della consulenza tecnica del P.M. che aveva valutato i monili, poiché depositata dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.), e insufficiente prova della nuova iscrizione nel registro degli indagati; (3) carenza o apparente motivazione circa il periculum in mora, ritenuto dal giudice solo in base alla natura dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che (1) la relazione del consulente del P.M., contenente la valutazione dei monili, costituisse elemento nuovo idoneo a superare la preclusione derivante dal giudicato cautelare; (2) il P.M. aveva adeguatamente dimostrato la nuova iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato mediante copia della copertina del fascicolo con annotazioni, con conseguente tempestività del deposito della consulenza tecnica; (3) la censura sul periculum in mora costituiva una non consentita rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato disposto il versamento equitativo di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma richiamata quale base per l'adozione del decreto di sequestro preventivo; utilizzata come riferimento per la tipologia di provvedimento cautelare adottato.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alle modalità e alle garanzie dell'adozione e impugnazione delle misure cautelari reali; il ricorso lamentava inosservanza delle norme processuali connesse a tale articolo.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza come previsione di nullità formali; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze basate su presunte nullità invocate dal ricorrente.

  • art. 335 commi 1 e 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla decorrenza autonoma dei termini di indagine per ciascuna iscrizione nel registro delle notizie di reato; la Corte conferma il principio per cui nuove iscrizioni determinano l'avvio di termini autonomi.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Norma sui termini delle indagini preliminari: il deposito della consulenza tecnica è stato ritenuto tempestivo rispetto alla nuova iscrizione del ricorrente, sicchè non era inutilizzabile per il vizio temporale denunciato.

  • art. 6 d.m. 264/2000

    Richiamato in relazione a profili tecnici/valutativi sui beni sequestrati (regole tecniche di valutazione/registro); nel contesto la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica per vizi formali.

  • art. 644 cod. pen.

    Norma del reato originariamente contestato (ricorso cita l'iscrizione per il reato di cui all'art. 644 c.p.); serve a collocare penalmente le risultanze che hanno portato ai sequestri e alle successive iscrizioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata quale criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende: il versamento può essere disposto se non è dimostrato che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il giudicato cautelare derivante da una precedente pronuncia sullo stesso sequestro preclude solo le questioni già trattate e formalmente dedotte; può essere superato da elementi nuovi, ad es. una consulenza tecnica sopravvenuta che modifica il quadro probatorio.
  • La decorrenza dei termini per le indagini preliminari è autonoma per ciascuna iscrizione nel registro delle notizie di reato: una nuova iscrizione determina un nuovo dies a quo e rende tempestivi atti depositati successivamente a tale iscrizione.
  • La prova della nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato può essere fornita anche mediante annotazioni sulla copertina del fascicolo processuale; la Corte può ritenere sufficiente tale documentazione a dimostrare la tempestività degli atti istruttori.
  • La Corte di Cassazione non ammette una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie (ad es. valutazione del periculum in mora); le censure in cassazione devono attagliarsi a profili di diritto o di legittimità procedurale.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma da versare alla cassa delle ammende, salvo che non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa.

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