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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23781/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il reclamo, respinto dal Tribunale di sorveglianza, contro il diniego di un permesso premio disposto dal Magistrato di sorveglianza per ritenuta assenza di resipiscenza e mancato risarcimento delle vittime di un omicidio. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe fondato la pericolosità sociale quasi esclusivamente sulla mancata revisione critica del fatto-reato, senza considerare che egli si proclama innocente e che non può essergli richiesto di confessare; inoltre non avrebbe valorizzato i dati positivi del percorso detentivo, come la condotta intramuraria, il lavoro, la partecipazione alle attività trattamentali, la parte di pena già espiata e un progetto di impegno esterno. Ha anche censurato l'uso, ai fini della pericolosità, dei rapporti con familiari della vittima e della mancata richiesta di risarcimento, ritenendo tali elementi non decisivi e non indicativi di attualità di collegamenti criminali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che per il permesso premio ex art. 30-ter ord. pen. sono necessari la regolare condotta, l'assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del beneficio a coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro; nel caso concreto, il Tribunale aveva legittimamente ritenuto ancora attuale la pericolosità del detenuto sulla base della mancanza di un effettivo percorso di revisione critica, intesa non come confessione del reato, ma come complessiva presa di distanza da contesti e valori criminali. La Corte ha valorizzato anche la pregressa condanna per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., richiamata come indice del contesto criminale di provenienza, e ha escluso che i soli elementi di regolare condotta carceraria e partecipazione alle attività trattamentali fossero sufficienti a dimostrare un effettivo percorso rieducativo e una prognosi positiva di reinserimento.

Norme richiamate

  • art. 30-ter ord. pen.

    regolare condotta; assenza di pericolosità sociale; funzionalità del permesso a coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro

    Il permesso premio può essere concesso solo se concorrano tutti i requisiti previsti dalla norma; la persistenza della pericolosità sociale legittima il diniego.

  • art. 416-bis c.p.

    La pregressa condanna per associazione mafiosa è valorizzata come indice dell'inserimento in un contesto criminale e della necessità di una effettiva revisione critica per escludere la pericolosità attuale.

Massime di principio

  • In tema di permessi premio, la valutazione della pericolosità sociale del detenuto non può essere ridotta a un solo indicatore formale, ma deve fondarsi sulla verifica complessiva dell'esistenza di un concreto percorso di distacco dai pregressi contesti criminali e di una positiva prognosi di reinserimento.
  • La revisione critica richiesta per superare la pericolosità sociale non coincide con la confessione del reato: il detenuto può continuare a professarsi innocente, ma deve comunque mostrare una radicale presa di distanza dallo stile di vita e dai valori criminali precedenti.
  • La mera regolare condotta intramuraria e la partecipazione alle attività trattamentali, se non accompagnate da segnali di effettivo mutamento della scala di valori, non bastano a escludere l'attuale pericolosità sociale.
  • La presenza di una pregressa condanna per reati associativi di tipo mafioso può legittimare una valutazione particolarmente rigorosa della persistenza della pericolosità, soprattutto quando il nuovo reato si inserisca nello stesso contesto criminale.
  • Il beneficio penitenziario funziona correttamente solo se il giudice può formulare una prognosi favorevole sul futuro reinserimento sociale; in difetto di tale prognosi, il requisito dell'assenza di pericolosità non è integrato.

Come è indicizzato

MateriePermessi premio
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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