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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02866/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentativo di furto in abitazione. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, sostenendo che la riduzione per il tentativo fosse stata applicata nella misura minima di un terzo anziché nel massimo, e che la Corte territoriale non avesse valorizzato il fatto che, al momento dell'intervento della persona offesa, l'azione sarebbe già stata interrotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, nella determinazione della pena per il delitto tentato, il momento in cui l'azione si interrompe ha rilevanza non dirimente ai fini della valutazione della gravità del fatto e non esaurisce i parametri da considerare per la riduzione di pena ex art. 56 c.p. Ha inoltre ritenuto non illogica la valutazione della Corte d'appello, che aveva considerato la condotta dell'imputato consistita nell'aver spinto la persona offesa per guadagnare la fuga. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    La riduzione di pena per il delitto tentato deve essere determinata tenendo conto della gravità complessiva del fatto; il momento dell'interruzione dell'azione non ha valore dirimente e non impone la massima riduzione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nella commisurazione della pena per il tentativo, il giudice può attribuire rilievo a tutti gli elementi concreti della vicenda, e non solo al punto in cui l'azione criminosa si sia arrestata.
  • Il momento dell'interruzione del tentativo, se determinato da circostanze estranee alla volontà dell'agente, non è di per sé decisivo per imporre la riduzione massima della pena.
  • La valutazione di gravità del fatto nel tentativo può legittimamente fondarsi anche sulla condotta posta in essere per assicurarsi la fuga o per completare la sottrazione al controllo della persona offesa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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