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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49950/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di ricettazione (art. 648, co.2 c.p.) sostenendo la violazione di norme processuali (artt. 420-bis, 420-quater c.p.p.): è stata dichiarata la sua "assenza" in dibattimento nonostante avesse effettuato un'elezione di domicilio nella fase delle indagini; la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata eseguita presso il difensore d'ufficio (art. 161, co.4 c.p.p.) e non è stato accertato che l'imputato avesse effettiva conoscenza del procedimento né che vi fosse un rapporto effettivo con il difensore domiciliatario, con conseguente nullità della citazione e degli atti successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza di primo grado e quella di appello e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per il prosieguo. La Corte ha ritenuto che la notifica al difensore d'ufficio, nella fattispecie, non sia stata idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato e sia stata eseguita in forma diversa da quella prescritta, configurando una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado; ha applicato i principi delle Sezioni Unite (in particolare la sentenza "Ismail" n. 23948/2019) che impongono la verifica concreta dell'effettiva instaurazione di un rapporto tra imputato e difensore domiciliatario o, comunque, della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato prima di procedere in sua assenza.

Norme richiamate

  • art. 648, co. 2 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (ricettazione); è la fattispecie di cui l'imputato era accusato e per la quale sono state annullate le sentenze

  • art. 161, co. 4, c.p.p.

    Prevede la possibilità di notificare atti al difensore d'ufficio; la Corte rileva che, sebbene formale la notifica al difensore, questa non sostituisce automaticamente la notifica diretta all'imputato quando mancano elementi che attestino la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato

  • art. 420-bis c.p.p.

    Disciplina il processo in assenza dell'imputato (e i presupposti per dichiarare l'assenza); la Corte richiama che l'elezione di domicilio al difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a ritenere realizzato il presupposto della conoscenza del procedimento

  • art. 420-quater c.p.p.

    Collegato alle garanzie procedurali nell'ipotesi di processo in assenza; implicato nella valutazione della regolarità della dichiarazione di assenza

  • art. 179, co. 1, c.p.p.

    Stabilisce che la nullità assoluta e insanabile ricorre quando la notificazione della citazione è stata omessa o è inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; la Corte ha qualificato la notifica come tale nullità assoluta

  • art. 184 c.p.p.

    Regola la sanatoria di alcune nullità per vizi relativi alle modalità esecutive di notifica; la Corte distingue i casi di mera violazione formale (sanabili) da quelli in cui la notifica è inidonea a produrre conoscenza effettiva (insanabili)

  • art. 623, co. 1, lett. b), c.p.p.

    Consente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado in caso di annullamento con rinvio; norma applicata per il rinvio al Tribunale di Ravenna

  • Sezioni Unite, sent. n. 23948/2019 (Ismail)

    Principio giurisprudenziale centrale: l'elezione di domicilio presso il difensore, o la notifica al difensore d'ufficio, non garantiscono automaticamente che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento; il giudice deve accertare concretamente l'effettiva instaurazione del rapporto con il difensore o la volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del processo prima di procedere in sua assenza

Massime di principio

  • La notifica al difensore d'ufficio (art. 161, co.4 c.p.p.) non sostituisce automaticamente la notifica personale all'imputato quando manca prova di un rapporto effettivo tra imputato e difensore o di contatti che dimostrino la conoscenza del procedimento.
  • Se la notifica è inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, si configura nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) rilevabile in ogni stato e grado; gli atti successivi sono viziati e possono essere annullati.
  • Il giudice, prima di dichiarare l'assenza dell'imputato e procedere nel suo interesse, deve verificare concretamente l'esistenza di indizi che attestino la consapevolezza del procedimento da parte dell'imputato o la volontaria sottrazione (principio Ismail).
  • Esistono due profili di nullità delle notifiche: a) vizi formali delle modalità di esecuzione, suscettibili di sanatoria (art. 184 c.p.p.), e b) notifiche inidonee a determinare conoscenza effettiva, che determinano nullità assoluta e insanabile (art. 179 c.p.p.). È necessario valutare il caso concreto per qualificare la nullità.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare rapporti o contatti con il difensore domiciliatario o l'assenza degli stessi; la Pubblica Amministrazione/Giudice dovrebbe accertare e motivare la sussistenza di elementi che giustifichino la notifica al difensore e la dichiarazione di assenza.
  • Se emergono elementi di inidoneità della notifica, la conseguenza tipica è l'annullamento degli atti impugnati e il rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio o integrazione delle notifiche richieste.

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