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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15961/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Massa che lo aveva condannato, in patteggiamento ai sensi dell'art.444 c.p.p., per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva che il trattamento sanzionatorio era illegale perché il reato, commesso tra il 24/01/2014 e il 16/03/2014, era estinto per prescrizione (termine di prescrizione indicato in sette anni e mezzo, scaduto il 16/09/2021) anteriormente alla pronuncia della sentenza del 24/03/2022. Si richiamava la giurisprudenza (Sez. U. n.18953/2016) secondo cui la richiesta di applicazione della pena o il consenso al patteggiamento non valgono come rinuncia alla prescrizione, la quale richiede forma espressa ex art.157 comma 7 c.p.p.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto che il termine prescrizionale si è perfezionato il 16/09/2021, prima della pronuncia del 24/03/2022, e ha applicato il principio secondo il quale il consenso al patteggiamento non costituisce rinuncia alla prescrizione se non sia stata manifestata espressamente nei termini richiesti dall'art.157 comma 7 c.p.p.; pertanto la condanna non poteva essere mantenuta.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina il patteggiamento, invocata come base procedurale per la sentenza di condanna; nel caso è stata comunque superata dall'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che individua il reato di cui era accusato il ricorrente (violazione della normativa sugli stupefacenti) e che ha costituito l'oggetto della condanna pronunciata in primo grado.

  • art. 157 comma 7 c.p.p.

    richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti.

    La Corte ha richiamato il principio che la rinuncia alla prescrizione deve essere manifestata in forma espressa; atti o comportamenti comunque interpretati (es. richiesta di applicazione della pena o consenso al patteggiamento) non sono sufficienti a configurare una rinuncia tacita.

  • art. 129 c.p.p.

    Rilevanza procedurale: se il giudice non rileva l'intervenuta prescrizione ai sensi delle norme sul rilevamento d'ufficio, l'errore può essere dedotto con ricorso in cassazione; la Corte ricorda la possibilità di sindacare tale omissione in sede di legittimità.

  • Sez. U., n.18953 del 25/02/2016 (Piergotti, Rv. 26633)

    la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157 comma settimo cod. proc. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti.

    Giurisprudenza di legittimità utilizzata come precedente vincolante: conferma che il patteggiamento non comporta automaticamente rinuncia alla prescrizione; serve rinuncia espressa.

Massime di principio

  • La prescrizione estingue il reato anche se è stato concordato un patteggiamento, salvo che l'imputato abbia espressamente e formalmente rinunciato alla prescrizione secondo le forme previste dall'art.157 comma 7 c.p.p.
  • Il calcolo del termine prescrizionale va effettuato con attenzione in relazione al periodo di consumazione o continuazione del reato; se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia, la condanna deve essere annullata per estinzione del reato.
  • La mera richiesta di applicazione della pena o il consenso al patteggiamento non sostituiscono una rinuncia espressa alla prescrizione: la forma è richiesta e non ammette equipollenti.
  • Se il giudice di merito omette di rilevare la prescrizione, l'errore può essere dedotto in cassazione e può condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
  • In casi simili la difesa dovrebbe verificare e documentare lo stato prescrizionale prima della pronuncia e, se opportuno, chiedere esplicitamente la declaratoria di estinzione del reato o ottenere la rinuncia espressa solo quando ciò sia consapevole e voluto dall'imputato.
  • Il pubblico ministero e il giudice devono verificare d'ufficio lo stato di estinzione per prescrizione: la mancata rilevazione non priva l'imputato della possibilità di ottenere tutela in sede di legittimità.

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