Cassazione Penale, Sentenza n. 15961/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Massa che lo aveva condannato, in patteggiamento ai sensi dell'art.444 c.p.p., per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva che il trattamento sanzionatorio era illegale perché il reato, commesso tra il 24/01/2014 e il 16/03/2014, era estinto per prescrizione (termine di prescrizione indicato in sette anni e mezzo, scaduto il 16/09/2021) anteriormente alla pronuncia della sentenza del 24/03/2022. Si richiamava la giurisprudenza (Sez. U. n.18953/2016) secondo cui la richiesta di applicazione della pena o il consenso al patteggiamento non valgono come rinuncia alla prescrizione, la quale richiede forma espressa ex art.157 comma 7 c.p.p.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto che il termine prescrizionale si è perfezionato il 16/09/2021, prima della pronuncia del 24/03/2022, e ha applicato il principio secondo il quale il consenso al patteggiamento non costituisce rinuncia alla prescrizione se non sia stata manifestata espressamente nei termini richiesti dall'art.157 comma 7 c.p.p.; pertanto la condanna non poteva essere mantenuta.
Norme richiamate
Norma che disciplina il patteggiamento, invocata come base procedurale per la sentenza di condanna; nel caso è stata comunque superata dall'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che individua il reato di cui era accusato il ricorrente (violazione della normativa sugli stupefacenti) e che ha costituito l'oggetto della condanna pronunciata in primo grado.
richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti.
La Corte ha richiamato il principio che la rinuncia alla prescrizione deve essere manifestata in forma espressa; atti o comportamenti comunque interpretati (es. richiesta di applicazione della pena o consenso al patteggiamento) non sono sufficienti a configurare una rinuncia tacita.
Rilevanza procedurale: se il giudice non rileva l'intervenuta prescrizione ai sensi delle norme sul rilevamento d'ufficio, l'errore può essere dedotto con ricorso in cassazione; la Corte ricorda la possibilità di sindacare tale omissione in sede di legittimità.
Sez. U., n.18953 del 25/02/2016 (Piergotti, Rv. 26633)
la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157 comma settimo cod. proc. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti.
Giurisprudenza di legittimità utilizzata come precedente vincolante: conferma che il patteggiamento non comporta automaticamente rinuncia alla prescrizione; serve rinuncia espressa.
Massime di principio
- La prescrizione estingue il reato anche se è stato concordato un patteggiamento, salvo che l'imputato abbia espressamente e formalmente rinunciato alla prescrizione secondo le forme previste dall'art.157 comma 7 c.p.p.
- Il calcolo del termine prescrizionale va effettuato con attenzione in relazione al periodo di consumazione o continuazione del reato; se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia, la condanna deve essere annullata per estinzione del reato.
- La mera richiesta di applicazione della pena o il consenso al patteggiamento non sostituiscono una rinuncia espressa alla prescrizione: la forma è richiesta e non ammette equipollenti.
- Se il giudice di merito omette di rilevare la prescrizione, l'errore può essere dedotto in cassazione e può condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- In casi simili la difesa dovrebbe verificare e documentare lo stato prescrizionale prima della pronuncia e, se opportuno, chiedere esplicitamente la declaratoria di estinzione del reato o ottenere la rinuncia espressa solo quando ciò sia consapevole e voluto dall'imputato.
- Il pubblico ministero e il giudice devono verificare d'ufficio lo stato di estinzione per prescrizione: la mancata rilevazione non priva l'imputato della possibilità di ottenere tutela in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15937/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15938/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15939/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15941/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15942/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15943/2024 del 17/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →