Cassazione Penale, Ordinanza n. 32542/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati; il primo era anche aspecifico. È stata confermata la decisione di merito sulla consumazione del furto e sul diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato, con recidiva specifica e reiterata. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della forma tentata del reato, richiamando la presenza di un sistema di videosorveglianza. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e aspecifico, osservando che la videosorveglianza costituisce un ausilio successivo all'impossessamento e non impedisce la consumazione del furto; inoltre, il ricorso non si confrontava con la motivazione della Corte di appello relativa all'allontanamento dell'imputato con la refurtiva e al suo blocco fortuito da parte di agenti della Guardia di finanza in abiti civili. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che era stata sottratta una somma superiore a 700 euro e che il giudice di merito aveva correttamente considerato anche gli ulteriori danni direttamente collegati alla sottrazione. Ha inoltre ribadito che la capacità economica della persona offesa non può essere utilizzata per ridurre in bonam partem la rilevanza del danno.
Norme richiamate
La sottrazione e l'impossessamento della refurtiva sono stati ritenuti consumati, non tentati, in ragione dell'allontanamento dell'imputato con il bene; il testo qualifica il fatto come furto in abitazione aggravato.
La forma tentata è stata esclusa perché l'impossessamento si era perfezionato; la presenza della videosorveglianza non incide sulla consumazione.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio complessivo lievissimo, valutato considerando il valore della cosa sottratta e gli ulteriori danni direttamente ricollegabili al reato; non rileva la capacità economica della persona offesa per ridimensionare il danno.
La condanna di merito richiamata nel testo comprendeva la recidiva specifica e reiterata.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il furto è consumato, e non tentato, quando l'agente consegue l'impossessamento del bene e si allontana con la refurtiva; la presenza di un sistema di videosorveglianza, quale mero strumento di successiva identificazione dell'autore, non impedisce la consumazione del reato.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ha natura oggettiva e richiede che il pregiudizio complessivo sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio.
- Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità devono essere considerati, oltre al valore della cosa sottratta, anche gli ulteriori danni direttamente ricollegabili alla condotta criminosa.
- La capacità economica della persona offesa non può essere valorizzata per ridurre in bonam partem il valore del danno arrecato; può rilevare soltanto quando un danno minimale, in rapporto alle condizioni economiche disagiate della vittima, non sia comunque riconducibile alla speciale tenuità.
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