Cassazione Penale, Sentenza n. 35844/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 12 maggio 2026, ha respinto l’istanza del condannato, in espiazione dell’ergastolo in forza di un cumulo di condanne, volta a ottenere il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare. La perizia disposta dal Tribunale ha escluso l’incompatibilità tra la detenzione e le condizioni di salute fisica del condannato — tra cui ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e adenoma prostatico — e mentale, caratterizzate da psicosi cronica con deliri, ritenendo che in carcere potesse ricevere le cure necessarie. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe recepito le conclusioni peritali senza considerare che le cure, benché offerte, erano state più volte rifiutate e quindi non efficacemente ricevute; ha sostenuto che i rifiuti fossero presumibilmente riconducibili alla patologia mentale e ha richiamato il rischio di un evento ischemico potenzialmente fatale, in relazione alla trombosi di una carotide e alla parziale occlusione dell’altra. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa valutazione della possibilità che la detenzione domiciliare favorisse una maggiore adesione alle cure e contenesse adeguatamente la pericolosità del condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa ai rifiuti terapeutici, richiamando il principio per cui la sofferenza autoprodotta mediante il rifiuto di cure o accertamenti non rileva ai fini del differimento della pena. La dedotta riconducibilità dei rifiuti alla patologia mentale è stata giudicata una mera ipotesi congetturale, insufficiente a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione. Anche il rischio di un evento ischemico è stato ritenuto inconferente: il differimento presuppone che la malattia richieda un trattamento non facilmente attuabile in detenzione, mentre la perizia aveva escluso tale incompatibilità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato sulla congettura di una migliore adesione alle cure in regime domiciliare; inoltre, il condannato all’ergastolo non può accedere alla detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47-ter ord. pen., ma può ottenere il differimento, anche in forma domiciliare, solo se l’amministrazione penitenziaria non è in grado di assicurare le cure necessarie. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Decisione del 2 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza
Il vizio di manifesta illogicità non può fondarsi su una ricostruzione meramente ipotetica o congetturale alternativa a quella accolta dal giudice; la ricostruzione del ricorrente deve essere inconfutabile.
atteso che il condannato non può ottenere la detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter ord. pen), in quanto sta scontando la pena dell’ergastolo, e può soltanto ottenere il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, per motivi di salute se l’amministrazione penitenziaria non è in grado di fornire le cure necessarie
Il condannato all’ergastolo non può ottenere la detenzione domiciliare ordinaria; può essere disposto il differimento della pena, anche in forma domiciliare, per ragioni di salute quando l’amministrazione penitenziaria non sia in grado di prestare le cure necessarie.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Ai fini del differimento della pena per ragioni di salute, la sofferenza che il condannato produce mediante il rifiuto di cure, accertamenti o medicinali non rileva nel bilanciamento tra tutela dei diritti fondamentali ed effettività della risposta punitiva.
- La denuncia di manifesta illogicità della motivazione non può essere fondata su una spiegazione soltanto presumibile o su una ricostruzione alternativa congetturale; occorre che la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile rispetto al percorso argomentativo impugnato.
- Il rischio che una patologia possa determinare un evento grave o fatale non basta, da solo, a giustificare il differimento della pena: è necessario che la malattia richieda trattamenti non facilmente attuabili durante la detenzione.
- Il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, per incompatibilità sanitaria presuppone che l’amministrazione penitenziaria non sia in grado di fornire le cure necessarie; il condannato all’ergastolo non può ottenere la detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47-ter ord. pen.
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