Cassazione Penale, Sentenza n. 24294/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta perché, a seguito di accertamenti, il reddito complessivo del ricorrente per l'anno d'imposta 2021 è risultato superiore ai limiti previsti (euro 17.241,00). Il ricorrente censura la violazione e la errata applicazione degli artt. 76 e 77 d.P.R. n.115/2002 sostenendo che l'anno di riferimento doveva essere il 2022 (domanda depositata il 10/08/2023) e che egli aveva già presentato la dichiarazione dei redditi per il 2022, per cui avrebbe dovuto autocertificare quel reddito.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio è quello risultante dall'ultima dichiarazione il cui termine di presentazione è scaduto al momento del deposito dell'istanza, salvo che il richiedente abbia già presentato una nuova dichiarazione. Nel caso concreto non risulta alcuna dichiarazione dei redditi 2022 depositata con l'istanza (erano presenti solo le Certificazioni Uniche relative al 2021 e 2022), pertanto non è provato che il reddito 2022 avrebbe impedito l'accertamento del superamento della soglia. La revoca è quindi legittima; la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 76 e 77 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Definiscono i requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la giurisprudenza richiamata interpreta che il reddito rilevante è quello risultante dall'ultima dichiarazione il cui termine di presentazione sia scaduto al momento del deposito dell'istanza, salvo che il richiedente abbia già presentato una nuova dichiarazione documentata.
art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R. 22 luglio 1998, n.322
Regolano la Certificazione Unica (CU). La sentenza osserva che la CU ha valore probatorio limitato rispetto alla dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico) e non sostituisce quest'ultima ai fini della verifica del reddito complessivo per il patrocinio.
Consente la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese in cassazione se il ricorso è rigettato.
Massime di principio
- Il reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello risultante dall'ultima dichiarazione il cui termine di presentazione sia già scaduto alla data di deposito dell'istanza; solo se il richiedente ha effettivamente già presentato una nuova dichiarazione questa può sostituirla.
- Per dimostrare di aver presentato la dichiarazione piu recente è necessario produrre prova della presentazione (copia della dichiarazione, ricevuta di invio telematico, documentazione ufficiale): la sola Certificazione Unica non sempre è sufficiente a provare il reddito complessivo.
- In presenza di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate che evidenzia redditi maggiori rispetto alla CU o ad altri documenti parziali, spetta al richiedente fornire documentazione idonea a confutare l'accertamento.
- Chi vuole far valere il reddito di un anno piu recente rispetto a quello normalmente preso a riferimento deve assicurarsi che la dichiarazione sia effettivamente depositata prima dell'istanza e allegare la prova, altrimenti verrà considerato il reddito dell'anno precedente.
- In sede di impugnazione di una revoca del patrocinio, l'assenza di documentazione completa e tempestiva sul reddito è causa frequente di rigetto; è quindi consigliabile allegare Mod. 730/Unico o ricevute di invio, non solo CU.
- Se si contesta un provvedimento di revoca basato su dati dell'Amministrazione finanziaria, occorre tempestivamente produrre documenti ufficiali che dimostrino la situazione reddituale favorevole al momento della domanda.
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