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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35290/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato è stato dichiarato colpevole dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 19 novembre 2021, del reato previsto dall’art. 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, cod. strada, e condannato alle pene di legge; la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 gennaio 2026, ha confermato la decisione. Il ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, deduceva vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Anzitutto lamentava che la Corte d’appello non avesse valutato la memoria difensiva depositata il 16 gennaio 2026, nella quale si prospettavano concause dell’incidente — scarsa visibilità e mancanza di illuminazione — e si contestava l’inferenza relativa all’amnesia dell’imputato. Inoltre, contestava la prova dello stato di alterazione da stupefacenti al momento della guida e il nesso tra tale stato e l’incidente: secondo la difesa, la perdita di controllo poteva dipendere dalle condizioni della strada e della visibilità, le sentenze non indicavano quando fosse stata assunta la cocaina e l’amnesia poteva essere conseguenza del trauma cranico riportato nell’impatto, documentato dal referto ospedaliero. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la memoria era stata depositata oltre il termine previsto per il rito camerale d’appello e, comunque, non conteneva argomenti decisivi la cui omissione avesse inciso sulla motivazione; le altre doglianze riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le loro argomentazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla memoria difensiva, ha escluso che la sua mancata valutazione determini automaticamente nullità: l’omissione può rilevare come vizio di motivazione solo se la parte indica argomenti decisivi, pertinenti alle questioni devolute, che siano stati pretermessi. Nel caso concreto, la memoria era stata depositata il 16 gennaio 2026, a ridosso dell’udienza camerale del 23 gennaio 2026, oltre il termine di quindici giorni previsto per quel procedimento, e la Corte d’appello era quindi esonerata dall’obbligo di esaminarla; inoltre, la memoria non era decisiva. Le censure sulla prova dell’alterazione e sul collegamento causale con il sinistro sono state dichiarate inammissibili perché generiche e non si confrontavano con la motivazione conforme del Tribunale e della Corte d’appello, che aveva valorizzato l’uscita dalla carreggiata, l’invasione della corsia opposta, il ribaltamento e l’urto contro un cartellone, l’assenza di frenata e di concause, nonché la persistente mancanza di lucidità e l’amnesia riscontrate dopo l’incidente. La Corte ha ritenuto plausibile il ragionamento dei giudici di merito, fondato anche sulla massima d’esperienza relativa allo stato confusionale prolungato e all’amnesia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, cod. strada

    La Corte territoriale ha osservato che la dinamica e le modalità dell’incidente stradale ricostruite dal giudice di primo grado (l’uscita del veicolo dell'imputato dalla propria carreggiata con invasione di quella opposta; il ribaltamento del veicolo e lo schianto dello stesso contro un cartellone pubblicitario, in un tratto rettilineo, senza tracce di frenata, in assenza di cause concorrenti) e le condizioni dell’imputato al momento dell’intervento della p.g. (mancanza di lucidità e amnesia sulle modalità del sinistro) dimostrano in modo certo e inequivocabile che l'imputato abbia guidato e provocato l'incidente in stato di alterazione per l'assunzione di stupefacenti.

    La decisione ritiene dimostrati lo stato di alterazione da stupefacenti durante la guida e il collegamento eziologico con l’incidente sulla base della convergenza di elementi relativi alla dinamica del sinistro e alle condizioni dell’imputato.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Deve, pertanto, essere escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità, stante che, con evidenza, tale particolare sanzione, che si ricorda è sempre prevista a pena di tassatività, non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen. che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio né da altre disposizioni del codice di rito.

    La facoltà di depositare memorie non comporta che la loro mancata confutazione specifica determini automaticamente una nullità; l’omissione può eventualmente riflettersi sulla tenuta della motivazione.

  • art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen.

    In particolare, le parti e i difensori conservano il diritto (loro riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie (articolo 121 del codice di procedura penale) per esporre e illustrare la propria linea difensiva ma, nel giudizio d'impugnazione, tale facoltà non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi (argomenta dal comma primo, quarto e quinto dell'articolo 585 del codice di procedura penale), cosicché la memoria difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d'impugnazione proposto.

    Nel giudizio d’impugnazione la memoria può approfondire i motivi già proposti, ma non introdurre doglianze nuove o diverse oltre i termini e le preclusioni previsti per l’impugnazione e i motivi aggiunti.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il diverso indirizzo sostenuto da alcune più risalenti pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259488-01; Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, Pascali, Rv. 244321-01; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551-01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, Runfola, Rv. 232702-01), secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso – oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione –, non può essere condiviso, in considerazione del principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.); pertanto, «dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge», sicché «le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, ma le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi» (in termini, Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713-01.

    La Corte esclude che l’omessa valutazione di una memoria integri la nullità generale per lesione della difesa: in base al principio di tassatività delle nullità, l’omissione può rilevare soltanto sul piano della congruità e correttezza della motivazione.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Il diverso indirizzo sostenuto da alcune più risalenti pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259488-01; Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, Pascali, Rv. 244321-01; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551-01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, Runfola, Rv. 232702-01), secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso – oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione –, non può essere condiviso, in considerazione del principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.); pertanto, «dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge», sicché «le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, ma le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi» (in termini, Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713-01.

    Le nullità processuali sono soggette al principio di tassatività: non si può ricavare una nullità non prevista dalla legge dalla sola omissione di valutazione di una memoria difensiva.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Ciò precisato, osserva il Collegio che nel caso in esame la memoria difensiva – oltre ad essere stata depositata in data 16 gennaio 2026 e quindi dopo la scadenza del termine di quindici giorni prima dell’udienza del 23 gennaio 2026 davanti alla Corte di appello svoltasi in camera di consiglio con rito ex art. 598-bis cod. proc. pen., sicché l’inosservanza del termine esimeva la Corte di appello dall’obbligo di prenderla in esame (cfr., con riferimento ai procedimenti in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., ex plurimis, Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-02) – non presenta caratteri di decisività, di talché la sua mancata considerazione non rifluisce sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza della Corte di appello.

    Nel rito camerale d’appello disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen., la memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza non impone alla Corte d’appello di prenderla in esame.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Ne consegue che l'omessa valutazione della memoria difensiva regolarmente acquisita agli atti non può essere dedotta come vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., potendo invece dare luogo a vizio di motivazione nella misura in cui sia dimostrato che argomenti difensivi rilevanti e decisivi siano stati pretermessi dal giudice del merito.

    L’omessa valutazione della memoria può essere censurata come vizio di motivazione, non come violazione di legge, se si dimostra che il giudice di merito ha trascurato argomenti rilevanti e decisivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

    Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non vi siano ragioni di esonero da colpa per la causa d’inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina di per sé nullità, poiché le nullità processuali sono tassative. L’omissione può incidere sulla motivazione soltanto se la parte dimostra che la memoria conteneva argomenti rilevanti e decisivi, pertinenti alle questioni già devolute con l’impugnazione.
  • Nel giudizio d’impugnazione la memoria difensiva può illustrare e approfondire i motivi ritualmente proposti, ma non introdurre doglianze nuove o diverse oltre le preclusioni e i termini previsti per l’impugnazione e per i motivi aggiunti.
  • Nel rito camerale d’appello ex art. 598-bis cod. proc. pen., il deposito della memoria oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza esonera la Corte d’appello dall’obbligo di esaminarla.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sostituire la valutazione di merito delle massime d’esperienza quando il ragionamento sia stato condotto secondo corretti criteri logici e metodologici e offra una spiegazione plausibile; la censura è ammissibile se la massima apparente maschera una congettura o una convinzione soggettiva non verificabile empiricamente.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, le rispettive motivazioni si integrano e devono essere considerate unitariamente; è generica la censura di legittimità che ripropone argomenti già esaminati senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieGuida sotto effetto di stupefacentiImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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