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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23800/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta da un ente previdenziale, creditore in forza di un titolo giudiziale, per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da due coniugi. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo dimostrata, all'esito di consulenza tecnica, la capienza del patrimonio residuo dei debitori. In appello, invece, la decisione è stata riformata e l'atto di costituzione del fondo è stato dichiarato inefficace nei confronti del creditore. I debitori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova in tema di eventus damni; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione e delle risultanze di una perizia di parte sulla consistenza patrimoniale; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza di un effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie; 4) violazione dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. per insussistenza della scientia damni; 5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 116 c.p.c. e art. 360, n. 5, c.p.c., con riguardo alla data di costituzione del fondo patrimoniale, successiva di anni rispetto al titolo del credito. L'ente resistente ha contestato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente evocando l'art. 2697 c.c., mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove; ha comunque ribadito che, in revocatoria, non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore e che l'eventus damni può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio idonea a rendere più difficile o incerta l'esecuzione, gravando sul debitore la prova dell'esistenza di ampie residue disponibilità patrimoniali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non riportava con la necessaria specificità la sede processuale e il contenuto degli atti rilevanti, e perché la perizia di parte non è un fatto storico non contestabile ma un mero elemento indiziario, sottratto all'applicazione del principio di non contestazione. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti inammissibili perché l'accertamento dell'eventus damni e della scientia damni appartiene al giudice di merito, e la motivazione della sentenza impugnata era congrua. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stato adeguatamente indicato se e dove il fatto asseritamente decisivo fosse stato allegato e discusso nel giudizio di merito. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era comunque tardivo rispetto alla notificazione della sentenza impugnata e ha confermato le conseguenze economiche previste, con condanna alle spese, al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è finalizzata a ricostituire la garanzia patrimoniale del creditore; l'eventus damni può consistere anche in una mera variazione qualitativa del patrimonio che renda più difficoltosa o incerta l'esecuzione, senza che sia necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore. La scientia damni è accertamento rimesso al giudice di merito se adeguatamente motivato.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile quando si traduce in una richiesta di riesame del fatto e delle prove; la regola è correttamente applicata se il debitore che eccepisce l'assenza di eventus damni deve provare l'esistenza di consistenti residui patrimoniali.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non si applica alle conclusioni di una perizia stragiudiziale, che costituiscono meri elementi indiziari e non fatti storici; inoltre, il ricorso per cassazione deve indicare specificamente sede e contenuto degli atti rilevanti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non indica in modo specifico dove e come il fatto asseritamente decisivo o il contenuto degli atti rilevanti siano stati allegati e discussi nel giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere un nuovo apprezzamento del fatto sotto la veste di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo è denunciabile solo nei limiti consentiti dalla norma e con rigoroso rispetto dell'onere di specificità del ricorso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta accelerata, la Corte applica le statuizioni sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 97 c.p.c.

    Le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido per interesse comune.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata definita in conformità alla proposta di decisione accelerata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede la completa insolvenza o l'azzeramento del patrimonio del debitore: è sufficiente che l'atto di disposizione renda più difficile, incerta o meno fruttuosa l'aggressione esecutiva del credito.
  • Quando il convenuto in revocatoria contesta l'esistenza del pregiudizio patrimoniale, gli spetta dimostrare l'esistenza di consistenti beni residui idonei a preservare la garanzia del creditore.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere denunciata in cassazione per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio: il motivo è inammissibile se si risolve in una critica al merito dell'accertamento.
  • Il principio di non contestazione riguarda fatti storici allegati dalle parti e non si estende alle valutazioni contenute in una perizia stragiudiziale, che restano elementi indiziari liberamente apprezzabili dal giudice.
  • In cassazione, la deduzione di errores in procedendo o di omesso esame di un fatto decisivo richiede un rigoroso rispetto dell'onere di specificità e di autosufficienza, con indicazione puntuale della sede processuale e del contenuto degli atti rilevanti.
  • L'accertamento della scientia damni e, più in generale, dei presupposti dell'azione revocatoria appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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