Cassazione Penale, Ordinanza n. 34180/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 23 aprile 2026, che aveva revocato con effetto ex nunc l’affidamento in prova al servizio sociale e disposto la prosecuzione dell’espiazione della pena in regime ordinario. La revoca era stata motivata con il coinvolgimento del condannato in una significativa attività di narcotraffico di cocaina, relativa a fatti commessi nei mesi di gennaio e febbraio 2025, per i quali era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il ricorso deduceva, con il primo motivo, un difetto di motivazione, contestando che fosse stata ritenuta implicitamente irrilevante l’autorizzazione al lavoro ottenuta nel procedimento relativo ai fatti oggetto della misura cautelare. Con il secondo motivo contestava la valutazione della gravità della condotta e la revoca della misura, in particolare perché i fatti erano anteriori all’inizio dell’affidamento. La Corte ha considerato entrambe le doglianze mere confutazioni della valutazione di merito, sostenuta da motivazione completa, coerente e armonica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che la revoca dell’affidamento in prova non consegue automaticamente alla violazione della legge penale o delle prescrizioni: occorre che il Tribunale di sorveglianza valuti, con motivazione logica e adeguata, se la condotta costituisca una sopravvenienza concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova. Anche quando i fatti oggetto della misura cautelare sono anteriori all’affidamento, la revoca può essere disposta sulla base di una valutazione concreta e motivata; nel caso, il Tribunale aveva considerato l’andamento complessivo della misura e la gravità degli elementi emersi circa il coinvolgimento del condannato in un’attività di narcotraffico di ampia portata, anche internazionale. Le censure non evidenziavano un effettivo vizio motivazionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354
la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova
La revoca richiede un giudizio concreto di incompatibilità tra la condotta del condannato e la prosecuzione della prova; la mera violazione della legge o delle prescrizioni non è sufficiente. Tale giudizio è rimesso al Tribunale di sorveglianza, che deve motivarlo logicamente e adeguatamente.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
il fatto contestato, benché commesso prima dell'inizio della misura alternativa, è indicativo della emersione di allarmanti profili della personalità del condannato che è risultato essere coinvolto in una significativa attività di narcotraffico che le indagini hanno fatto emergere come sviluppatasi in un ampio contesto, anche internazionale
La disposizione identifica il delitto oggetto della misura cautelare considerato dal Tribunale ai fini della valutazione sulla compatibilità della condotta con la prosecuzione dell’affidamento; la Corte ritiene adeguato l’uso di tale elemento nella motivazione della revoca.
Massime di principio
- La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non discende automaticamente dalla commissione di un reato o dalla violazione delle prescrizioni: il giudice deve valutare se la condotta sia concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova e darne conto con motivazione logica e adeguata.
- La sopravvenienza di una misura cautelare per fatti anteriori alla concessione di una misura alternativa non basta, da sola, a giustificarne la revoca. Occorre una valutazione concreta degli elementi emersi e della loro incidenza sulla prognosi favorevole alla misura.
- Nel decidere sulla revoca, il Tribunale di sorveglianza valuta la gravità dei singoli episodi rispetto alla compatibilità con la prosecuzione della prova e considera l’andamento complessivo del periodo di affidamento nell’ottica del recupero sociale del condannato.
- In sede di ricorso per cassazione, la mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi già valutati dal Tribunale di sorveglianza non dimostra un vizio di motivazione quando la decisione impugnata presenta un percorso argomentativo completo, coerente e armonico.
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