Cassazione Penale, Ordinanza n. 00257/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la responsabilità per ricettazione e le statuizioni accessorie su recidiva e attenuanti generiche, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 20/05/2024. Il primo motivo, riferito a uno degli imputati, contestava la motivazione sulla responsabilità per il reato di ricettazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel desumere la consapevolezza della provenienza illecita del rame dalla presenza del ricorrente nel furgone mentre i correi srotolavano il materiale. Il secondo motivo, proposto per due imputati, chiedeva la riqualificazione del fatto da ricettazione a furto, deducendo che i giudici di merito avrebbero trascurato di considerare le loro dichiarazioni e le emergenze processuali. Il terzo motivo, riferito a un solo imputato, censurava il mancato riconoscimento della continuazione con un precedente più grave reato accertato in altra sentenza. Il quarto motivo contestava la sussistenza della recidiva, deducendo l'erroneità della sua valutazione in concreto. Il quinto motivo censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e, per uno degli imputati, il giudizio di comparazione sfavorevole tra attenuanti generiche e recidiva. La Corte ha ritenuto tutti i motivi non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati, perché miravano a una rivalutazione del merito o riproponevano censure già disattese in appello con motivazione congrua.
Norme richiamate
la consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta da elementi fattuali sintomatici, come la partecipazione alle operazioni di movimentazione del materiale e la presenza nel mezzo in cui il bene era occultato o trattato
la recidiva deve essere apprezzata in concreto, valutando il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali ai fini della personalità del reo e della capacità a delinquere
il riconoscimento e l'estensione delle attenuanti generiche dipendono da una valutazione discrezionale sorretta da motivazione non illogica, che può valorizzare la propensione delinquenziale, l'indifferenza alle norme penali e l'assenza di segnali di ravvedimento
la continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso tra i reati posti a confronto; in difetto di elementi che rivelino continuità operativa e progettuale, l'istituto non è riconoscibile
richiamato quale fattispecie contestata di ricettazione
a seguito dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio finalizzata a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione sia congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- La consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, ai fini della ricettazione, può essere desunta da indici fattuali univoci e dal contributo concreto dell'imputato alla materiale gestione del bene proveniente dal reato.
- Una censura che si limiti a riproporre in cassazione le stesse doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- La continuazione tra reati derivanti da sentenze diverse richiede la verifica dell'unicità del disegno criminoso; in mancanza di elementi che dimostrino una continuità progettuale e operativa, l'istituto non può essere riconosciuto.
- La recidiva va valutata in concreto, tenendo conto dei precedenti, della personalità dell'imputato e della sua effettiva capacità di trarre insegnamento dalle condanne precedenti.
- Il diniego o il limitato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica basata su elementi negativi della personalità e della condotta dell'imputato.
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