Cassazione Civile, Ordinanza n. 04954/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da due atti di compravendita stipulati il 16 dicembre 1992, con i quali il padre delle parti aveva trasferito al figlio acquirente alcuni immobili e diritti immobiliari. L'altro figlio ha agito in giudizio chiedendo, in via principale, di accertare che le vendite fossero simulate e in realtà gratuite, con conseguente nullità per difetto di forma; di accertare l'apertura della successione del padre e la devoluzione dei beni alla massa ereditaria; di riconoscere l'accrescimento in suo favore a seguito di rinunce ereditarie; di dichiarare l'inadempimento del convenuto quale mandatario per mancato rendiconto. In subordine ha prospettato che gli atti fossero donazioni remuneratorie nulle per difetto di forma, e in via ulteriormente subordinata ha chiesto la riduzione per lesione di legittima, ove i negozi fossero qualificati come vendite miste a donazione. Il Tribunale ha respinto la simulazione ma ha riconosciuto per uno dei due atti un negozio misto di vendita e donazione, disponendo la riduzione nei limiti della quota lesiva; la Corte d'appello ha in parte riformato i calcoli, accertando una diversa percentuale di donazione e rideterminando l'importo da reintegrare. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i giudici di merito non avessero considerato elementi da cui inferire un prezzo effettivo superiore a quello dichiarato e una vendita di altro bene della società familiare con mancata restituzione al padre della metà del ricavato; 2) violazione delle norme sulle preclusioni processuali, per avere la Corte territoriale ritenuto tardive alcune deduzioni relative ad altre vicende (farmacia, vendita di altro immobile, acquisto di un bene da parte della moglie dell'appellato); 3) violazione delle norme sulle presunzioni e sulla valutazione della prova, assumendo che i giudici non avessero considerato unitariamente plurimi indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione relativa delle vendite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rilettura delle prove: il presunto prezzo occulto superiore non era comunque incompatibile con l'accertamento di merito sulla vendita mista a donazione, mentre la vicenda della vendita di un altro immobile sociale era stata correttamente reputata tardiva e, soprattutto, non decisiva rispetto ai beni oggetto del giudizio. Ha respinto il secondo motivo osservando che, una volta esclusa la decisività dei fatti richiamati, la questione della loro tempestività era in gran parte assorbita; per le ulteriori circostanze, la censura era generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato in modo ampio e complessivo gli indizi offerti, senza limitarsi a una valutazione atomistica, e che il ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
dopo la riforma del 2012 consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non il mero omesso esame di elementi istruttori o una richiesta di nuova valutazione del merito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nonché dove e quando sia stato discusso nel processo
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone il rispetto dei requisiti di specificità e produzione degli atti rilevanti a fondamento del motivo di ricorso
richiamato in relazione alla dedotta tardività delle allegazioni e deduzioni istruttorie nel processo di merito
richiamato in relazione alla dedotta tardività delle allegazioni e deduzioni istruttorie nel processo di merito
le presunzioni semplici costituiscono mezzo di prova solo se il ragionamento inferenziale è sorretto da fatti noti idonei
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il controllo di legittimità riguarda la corretta applicazione di tali criteri, non la sostituzione della valutazione del merito
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di applicare un prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non basta la mera critica al modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
richiamato nella domanda di merito per l'accrescimento conseguente a rinunce all'eredità
richiamato nella domanda subordinata per la qualificazione delle convenzioni come donazioni remuneratorie
richiamati per la reintegrazione della quota di legittima in caso di lesione
art. 8053/2014 e art. 8054/2014 Cass. Sez. Un.
richiamate come precedenti sul perimetro del vizio motivazionale e sul significato dell'omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. post-riforma riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi probatori né la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- Per censurare efficacemente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua effettiva decisività.
- Il mancato esame di un elemento istruttorio non integra di per sé il vizio di motivazione se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sulla prova presuntiva non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito: la censura è ammissibile solo se il giudice abbia applicato criteri incompatibili con la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
- La valutazione delle presunzioni deve essere complessiva e non atomistica; il giudice può privilegiare alcune risultanze e disattenderne altre purché dia conto dell'iter logico seguito e non ometta il nucleo fattuale decisivo.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non è configurabile per la sola denuncia di un cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova, ma solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello stabilito dall'ordinamento o disattenda il regime legale della prova.
- In sede di legittimità, la deduzione di tardività di allegazioni o eccezioni è irrilevante quando il fatto cui si riferiscono non sia comunque decisivo per la soluzione della controversia.
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