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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20620/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva rigettato l'istanza di annullamento dell'ordinanza cautelare (arresti domiciliari) emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia. La ricorrente è indagata, nella qualità di dirigente dell'Istituto paritario "G. Garibaldi" di Vairano Patenora, per la produzione e rilascio di certificati falsi e per avere concorso, con altri (tra cui Ruggieri), nell'indurre in errore i funzionari dell'Ufficio scolastico provinciale di Foggia ai fini dell'inserimento in graduatoria di dieci aspiranti insegnanti (contestati gli artt. 110, 48, 479 c.p.). Il motivo principale di ricorso in Cassazione deduceva violazione degli artt. 21 e 22 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla competenza territoriale: la difesa sosteneva che la condotta materiale di Ciotola si sarebbe esaurita a Vairano Patenora e non avrebbe avuto consapevolezza dell'uso successivo delle certificazioni, per cui la competenza sarebbe del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non di Foggia.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la deduzione di incompetenza sollevata in sede di riesame, ma infondata sul piano sostanziale: il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la non separabilità della falsificazione operata dalla ricorrente dall'atto di induzione in errore del pubblico ufficiale, poiché i dati falsi sono stati inseriti nelle graduatorie di Foggia e il delitto si è così consumato in quel luogo. La Cassazione ha richiamato risultanze investigative (intercettazioni, sequestri) che avvalorano la partecipazione e la consapevolezza della Ciotola nell'azione criminosa; ha inoltre ricordato orientamenti giurisprudenziali che ammettono la concorrenza tra false attestazioni dei privati e il falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale quando sussista il nesso causale. Alla luce di ciò è stata ribadita la competenza territoriale del Tribunale di Foggia (art. 8, comma 1 c.p.p.), disposto il rigetto complessivo del ricorso e condannata la ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato come configuratore del concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto la ricorrente concorrente nella condotta criminosa complessiva.

  • art. 48 cod. pen.

    Norma sul reato di induzione in errore del pubblico ufficiale; la Corte ha individuato in Foggia il luogo ove il pubblico ufficiale ha redatto le graduatorie tratto in inganno, radicando lì la consumazione del delitto.

  • art. 479 cod. pen.

    Falso ideologico per induzione in errore: contestato quale unico delitto cui la falsificazione ha concorso; la Corte ha ritenuto che l'autore del falso privato possa concorrere nel reato quando la dichiarazione falsa induca il pubblico ufficiale nell'errore.

  • art. 21 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa nell'ambito dell'eccezione di incompetenza territoriale; la Corte ha comunque ritenuto infondata la deduzione, interpretando le norme della competenza in base al luogo di consumazione del reato contestato.

  • art. 22 cod. proc. pen.

    Analogamente richiamata dalla difesa in relazione alla competenza; la Corte ha ritenuto che le regole sulla competenza devono essere valutate con riferimento alla fattispecie così come contestata e agli effetti materiali del reato.

  • art. 8, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di radicamento della competenza territoriale nel luogo in cui si è consumato il reato (Foggia, per l'inserimento dei dati falsi nelle graduatorie).

  • art. 4 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamate per puntualizzare che le regole sulla competenza sono correlate alla contestazione: modifiche dell'imputazione possono modificare la competenza; mentre qui la contestazione provvisoria era coerente con le emergenze investigative.

  • art. 483 cod. pen.

    Citata nella giurisprudenza richiamata: la falsa attestazione del privato può concorrere con il reato di falso ideologico quando la dichiarazione non veritiera concerne fatti che l'atto pubblico è destinato a provare e produce l'effetto di indurre il pubblico ufficiale.

  • art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. n. 150/2022

    Richiamati per spiegare che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti per effetto delle modifiche normative (procedimento trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p. come rinnovato).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare la forma sintetica e i limiti nella enunciazione del motivo di ricorso come previsto dalle disposizioni sulle modalità di impugnazione.

Massime di principio

  • La competenza territoriale si radica nel luogo in cui si è consumato il reato nel suo effetto concreto: se un documento falso, pur redatto altrove, produce l'effetto di far redigere o modificare un atto pubblico in un altro territorio, la competenza può sorgere nel territorio in cui si è verificato l'atto pubblico.
  • La redazione di certificati o dichiarazioni false da parte di un privato può configurare concorso nel reato di falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale quando sussista il nesso causale tra la falsa attestazione e l'atto pubblico adottato dal funzionario.
  • Nella fase cautelare/processuale di riesame il giudice valuta le emergenze investigative (intercettazioni, sequestri, elementi indiziari) e non è necessario un accertamento definitivo: è sufficiente che risulti plausibile la partecipazione dell'indagato alla fattispecie contestata.
  • Non è automaticamente ammissibile separare la fase di produzione del falso dalla successiva utilizzazione: va valutata la consapevolezza e il contributo soggettivo dell'autore del falso rispetto all'uso che di esso venga fatto per indurre il pubblico ufficiale.
  • Le questioni di incompetenza territoriale possono essere sollevate in sede di riesame e sono ammissibili se tempestivamente dedotte, ma il loro successo dipende dalla ricostruzione fattuale e dalla qualificazione giuridica della condotta come risultante dagli atti di indagine.
  • I precedenti giurisprudenziali confermano che, quando esiste un rapporto di causa-effetto tra la dichiarazione privata non veritiera e l'atto pubblico che ne deriva, è possibile la concorrenza tra reati del privato e reati che comportano l'errore del pubblico ufficiale.

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