Cassazione Penale, Sentenza n. 14981/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Foggia che, accogliendo l'istanza difensiva, aveva annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. del 30/09/2021. Il Tribunale aveva ritenuto che il decreto fosse viziato perché non specificava le condotte ascritte alla Russo e quindi mancassero il fumus commissi delicti e la specificazione delle esigenze probatorie rispetto alla sua posizione. Il P.M. contestava che, per la legittimità del sequestro probatorio, non sia necessaria la completa formulazione di un capo di imputazione provvisorio e che il decreto indicasse sufficientemente la finalità probatoria e la pertinenzialità degli oggetti sequestrati; inoltre sottolineava elementi indiziari collegati alla posizione professionale della Russo rispetto a società “cartiere”.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto errato il ragionamento del Tribunale del riesame che aveva richiesto la specificazione delle condotte ascritte alla singola indagata, confinando in tal modo il sindacato al livello del concorso personale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel riesame del sequestro probatorio, il giudice verifica l'astratta configurabilità del reato sulla base della congruità degli elementi rappresentati dal P.M., senza entrare nell'accertamento concreto della fondatezza degli stessi; è però necessario che il decreto dia conto, pur sinteticamente, del reato per cui si procede (estremi essenziali di tempo, luogo e fatto) e delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo. Nel caso di specie la motivazione del decreto di sequestro è stata ritenuta non apparente e adeguata (è indicata la finalità di ricercare fonti di riscontro oggettivo alle evidenze acquisite e la natura dei beni pertinenti), e sussisteva il nesso di pertinenzialità tra i documenti sequestrati e le ipotesi di reato. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Foggia per nuovo esame.
Norme richiamate
Disciplina la composizione del Tribunale del riesame; richiamato per qualificare l'organo che ha adottato l'ordinanza impugnata.
Norma sul sequestro probatorio e sui requisiti del provvedimento ablativo; interpretata nella giurisprudenza come compatibile con motivazioni concise purché indichino il reato, estremi essenziali e la pertinenzialità degli oggetti sequestrati.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Motivo di cassazione invocato (violazione di legge) per contestare l'errata applicazione delle norme in materia di sequestro probatorio da parte del Tribunale del riesame.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato in relazione alle nullità; la Corte osserva che l'assenza di un capo di imputazione provvisorio non è di per sé la nullità prevista da questa norma nel contesto del sequestro probatorio.
Norma sulle indagini e sugli atti di polizia giudiziaria; richiamata per sostenere che tali atti, con le indicazioni di reato, luogo e tempo, possono essere base per il decreto di sequestro probatorio.
Imposta l'obbligo di indicare la norma violata e gli estremi spazio-temporali; la Corte ritiene che l'osservanza di tale disposizione contribuisca a garantire la verifica della pertinenzialità e delle esigenze probatorie.
Articolo sul reato di associazione per delinquere; è tra le fattispecie astrattamente ipotizzate dal P.M. e valutate nella vicenda.
Concorso di persone nel reato; citato nell'elencazione delle ipotesi penali formulate dall'accusa.
d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 4, 5, 10
Norme sul reato tributario (falsità e frodi fiscali) richiamate come titoli di accusa (delitti fiscali) nell'ipotesi formulata dal P.M.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 36072/2018 (Botticelli) e altre pronunce
Fermo principio che il decreto di sequestro probatorio deve indicare, anche sinteticamente, il reato (estremi essenziali di tempo, luogo e fatto) e la relazione di immediatezza tra la cosa sequestrata e il reato; inoltre il riesame valuta l'astratta configurabilità del reato sulla base della congruità degli elementi forniti dal P.M., senza sindacare in fatto la fondatezza probatoria.
Massime di principio
- Nel riesame del sequestro probatorio il giudice verifica l'astratta configurabilità del reato sulla base della congruità degli elementi forniti dal pubblico ministero, senza procedere a un accertamento concreto della fondatezza probatoria.
- Non è necessario che il decreto di sequestro contenga la completa formulazione di un capo di imputazione riferito alla posizione personale dell'indagato: è sufficiente che indichi il reato per cui si procede (con estremi essenziali di tempo, luogo e fatto) e la finalità probatoria che giustifica il vincolo.
- La motivazione del decreto di sequestro deve comunque esplicitare, anche in modo conciso, la finalità probatoria perseguita e la pertinenzialità degli oggetti sequestrati rispetto all'ipotesi di reato; motivazioni apparenti o del tutto generiche possono determinare l'illegittimità del provvedimento.
- Il giudice del riesame non può sostituirsi all'accertamento dibattimentale né instaurare un 'processo nel processo', ma ha il potere-dovere di escludere l'ipotesi accusatoria quando essa risulti giuridicamente infondata sulla base degli elementi presentati.
- Occorre evitare di confondere il fumus commissi delicti (astratta configurabilità del reato) con il fumus del concorso personale dell'indagato: per il sequestro probatorio è sufficiente il primo e il nesso di pertinenzialità tra beni e reato, non la prova della partecipazione individuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14939/2022 del 19/04/2022
- Sentenza penale · 19 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14941/2022 del 19/04/2022
- Sentenza penale · 19 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14942/2022 del 19/04/2022
- Sentenza penale · 19 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14943/2022 del 19/04/2022
- Sentenza penale · 19 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14945/2022 del 19/04/2022
- Sentenza penale · 19 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14946/2022 del 19/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →