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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29931/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del Pubblico ministero e applicato a Tagliamonte la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). A lui si contesta il ruolo di collegamento stabile tra affiliati liberi e detenuti (in particolare tra il genero Alfano Gennaro e gli altri sodali), funzioni di messaggero di disposizioni impartite dal carcere e attività di mantenimento dei detenuti. Il G.I.P. aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza ritenendo che le condotte fossero meramente familiari (recapitare messaggi), mentre il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi in virtù di intercettazioni, incontri e direttive riferite dall'indagato (avvisi su contatti con Caputo, partecipazione a riunione con vertici, spiegazioni sulle modalità delle estorsioni), nonché sussistenti esigenze cautelari viste la presunzione relativa di pericolosità e la gravità dei fatti fino alla primavera 2019. Il ricorrente ha contestato insufficiente motivazione e la mancanza di attualità della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sul ruolo strategico dell'indagato nel rafforzamento del sodalizio (relazioni intercettate, compiti affidati da detenuti, incontro del 15/12/2018 con vertici). Ha inoltre confermato la correttezza della valutazione sulle esigenze cautelari, richiamando la presunzione relativa di pericolosità nei delitti di tipo mafioso e l'obbligo del giudice solo di motivare in presenza di elementi che smentiscano la presunzione; nel caso, la partecipazione si è protratta fino al 2019. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione di tipo mafioso richiede lo stabile inserimento del soggetto nella struttura organizzativa e la messa a disposizione del sodalizio; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e i comportamenti indicassero tale stabile partecipazione e apporto al rafforzamento del gruppo.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    La norma prevede una doppia presunzione: relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari per reati di tipo mafioso e assoluta sull'adeguatezza della misura detentiva; dunque, in presenza di gravi indizi di 416-bis il giudice presume la necessità della custodia in carcere salvo elementi che smentiscano tale presunzione.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 275 c.p.p.)

    Rilevata come riferimento alla disciplina delle misure cautelari; la Corte richiama l'effetto della novella nel contesto della doppia presunzione sulle esigenze cautelari.

  • Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende quando la Corte ritenga sussistere colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021 - Modaffari; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017 - Cocciolo; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017 - Sinesi)

    Richiamati principi di diritto: definizione di partecipazione stabile al sodalizio mafioso, effetto delle presunzioni sulle esigenze cautelari e obbligo di motivazione in caso di lungo intervallo temporale tra fatti e misura cautelare.

Massime di principio

  • Per il delitto di associazione di tipo mafioso è determinante dimostrare, anche mediante intercettazioni e incontri, un inserimento stabile e funzioni operative (es. collegamento tra detenuti e sodali, trasmissione di direttive, organizzazione di contatti esterni).
  • In presenza di gravi indizi per 416-bis opera una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere: il giudice deve indicare solo elementi idonei a smentire tale presunzione per evitare la misura detentiva.
  • Le dichiarazioni difensive che chiedono una rilettura del materiale probatorio senza apportare nuovi elementi concreti risultano inadeguate in sede di legittimità; la Cassazione non rifa la valutazione di merito ma verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione.
  • Quando vi è un considerevole intervallo temporale tra i fatti e la misura cautelare il giudice deve motivare specificamente sull'attualità delle esigenze cautelari; la prosecuzione di condotte rilevanti fino a data recente rafforza la legittimità della misura.
  • La contestazione di svolgere atti "familiari" (es. recapito di messaggi a un parente detenuto) può essere superata se emergono elementi che dimostrino finalità associative e vantaggi per il sodalizio (organizzazione di contatti, indicazioni operative, partecipazione a riunioni e passaggi di denaro).

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